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IL DECRETO DI ADEGUAMENTO

D.Lgs. 101/2018 del 10 Agosto 2018, pubblicato il 4 Settembre 2018, in vigore dal 19 Settembre 2018


Il Decreto Legislativo 101/2018 è stato emanato il 10 Agosto 2018 e pubblicato in gazzetta ufficiale il 4 Settembre 2018, con decorrenza di applicazione fissata al 19 Settembre 2018.

Tale decreto ha finalmente coordinato la ormai “vecchia” Legge 196/03 armonizzandola con il Reg. EU 679/2016 (GDPR).
Come previsto, oltre a una completa revisione testuale del D.Lgs. 196/03, non sono stati introdotti stravolgimenti all’attuale Norma, ma piuttosto sono state introdotte alcune specifiche su specifici trattamenti.

Ecco alcuni dei punti salienti introdotti con questo nuovo provvedimento.

Gestione dei Curricualum Vitae
L’informativa potrà somministrata al primo colloquio e non sarà più necessaria l’autorizzazione al trattamento nel testo del CV stesso.

Esprimere il consenso per servizi della società dell’informazione
Sono autorizzati i minori dal 14° anno di età

Dati e diritti relativi a persone decedute
Attribuisce l’esercizio dei diritti dell’interessato a chi abbia un interesse proprio o agisca a tutela dell’interessato o per particolari ragioni familiari, ma anche al mandatario.

Nuove figure intermedie
Possibilità di delegare compiti e funzioni a persone fisiche operanti sotto la loro autorità e responsabilità.

Nuove sanzioni penali
Introdotte indicazioni per la valutazione delle sanzioni penali

Semplificazione sanzioni per procedimenti avvenuti prima del 25 Maggio 2018
Le violazioni delle misure che, alla data di applicazione del Regolamento, risultino non ancora
definiti con l’adozione dell’ordinanza-ingiunzione, ammettono il pagamento in misura ridotta di un somma pari a due quinti del minimo edittale.
Fatti salvi i restanti atti del procedimento eventualmente gia’ adottati, il pagamento potra’ essere effettuato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Primo periodo di attuazione di 8 mesi
Ufficialmente non esistono proroghe ma:
Per i primi otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Garante per la protezione dei dati personali tiene conto, ai fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative e nei limiti in cui risulti compatibile con le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, della fase di prima applicazione delle disposizioni sanzionatorie.

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