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ETICA AZIENDALE: COME SI FA

Decreto Legislativo 231/01


Per andare esente da responsabilità la società è chiamata ad adottare una serie di adempimenti:

  •  Adozione di Modelli Organizzativi Interni in grado di prevenire la commissione di tutti i reati previsti dalla norma;
  • Adozione di un Codice Etico di comportamento interno relativo alle condotte a rischio, dotato di adeguato apparato sanzionatorio per il caso di sua violazione;
  • Nomina di un Organismo di Vigilanza il cui compito sarà quello di monitorare il livello di attuazione e di applicazione dei modelli organizzativi interni, vigilare sul comportamento degli addetti e riferire agli organi sociali di eventuali inadempimenti o violazioni.

Nel caso in cui l’ente adotti ed effettivamente attui queste misure potrà beneficiare dell’applicazione di una scriminante e andrà quindi esente da responsabilità.

Con riferimento in particolare ai reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, chiunque svolga un’attività produttiva che implichi un rischio infortunio da medio ad elevato quindi si trova oggi a dover fare i conti con questa materia. In particolare poi recenti pronunce della Corte di Cassazione hanno definitivamente chiarito quale sia il principio che genera la responsabilità amministrativa da reato in caso di infortunio sul lavoro. Pur essendo infatti i reati in materia di sicurezza di natura colposa, essi sono in grado di generare responsabilità in capo all’ente in relazione alla c.d. “colpa organizzativa”. L’interesse e/o vantaggio per l’ente previsti come necessari per l’attribuzione di responsabilità devono essere letti come risparmio di risorse economiche conseguente alla mancata predisposizione degli apprestamenti di sicurezza ovvero come incremento economico conseguente all’aumento della produttività non ostacolata dall’osservanza dei precetti della norma prevenzionale. Il mancato rispetto delle norme di sicurezza in questi termini genera certamente nel breve periodo un risparmio ed un vantaggio economico sensibile. Ed è proprio questo vantaggio che il legislatore mira a colpire.

Queste considerazioni portano così la c.d. “231” sempre più da essere una norma ad adesione volontaria, in prima battuta adottata esclusivamente da soggetti con continui rapporti con la pubblica amministrazione, a strumento di tutela dell’integrità patrimoniale dell’azienda utile a chiunque svolga un’attività produttiva.