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SORVEGLIANZA SANITARIA
L’Azienda e il medico competente
CHE COS’E’ LA SORVEGLIANZA SANITARIA?
La sorveglianza sanitaria rappresenta una delle misure generali di tutela per la protezione della salute dei lavoratori esposti a rischi professionali in grado di determinare l’insorgenza di effetti dannosi.
Questo si riferisce agli attuali obblighi di legge sulla sorveglianza sanitaria (visite mediche preventive e periodiche) dei lavoratori.
DA CHI È EFFETTUATA LA SORVEGLIANZA SANITARIA?
La sorveglianza sanitaria può essere svolta solo dal MEDICO COMPETENTE.
Il medico competente è un medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all’articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;
L’attività di medico competente (art. 39 comma 1 D. Lgs. 81/08) deve essere svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH), nel rispetto del codice deontologico professionale.
Il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l’autonomia (art. 39 comma 4 D. Lgs. 81/08)
Titoli e requisiti del medico competente art. 38
Per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti:
-
- specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
- docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
- autorizzazione di cui all’articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
- specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale.
QUALI SONO GLI OBIETTIVI DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA?
Tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori attraverso:
- valutazione della compatibilità tra condizioni di salute e compiti lavorativi.
- Individuazione degli stati di ipersuscettibilità individuale ai rischi lavorativi.
- verifica dell’efficacia delle misure di prevenzione dei rischi attuate in azienda.
COSA COMPRENDE LA SORVEGLIANZA SANITARIA?
La sorveglianza sanitaria comprende:
-
- visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
- visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;
- visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.
QUALI AZIENDE DEVONO NOMINARE UN MEDICO COMPETENTE?
Il datore di lavoro ha l’obbligo di nominare il medico competente (art. 18 comma 1, lettera a D.Lgs. 81/08) nei casi previsti dalla normativa vigente.
Ad esempio:
- Utilizzo videoterminale > 20h settimanali
- Turnazioni notturne
- Movimentazione manuale carichi
- Esposizione a rumore e vibrazioni
- Esposizione polveri, fumi da saldatura
- Esposizione di agenti chimici
- Esposizione ad agenti biologici (contagio, trasmissione virus batteri)
- Esposizione agenti cancerogeni
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