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ETICA AZIENDALE
Decreto Legislativo 231/01
LA RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA DA REATO
Il nostro ordinamento prevede un severo regime di responsabilità amministrativa da reato per le società e gli enti (D.Lgs. 231/2001) e, in caso di commissione di una delle fattispecie previste, le sanzioni pecuniarie e interdittive sono piuttosto pesanti. Per andare esente da responsabilità il è necessario procedere con un’attenta analisi dei rischi specifici e poi adottare un Modello Organizzativo e gli altri adempimenti previsti dalla legge.
La nostra Costituzione stabilisce che la responsabilità penale è (esclusivamente) personale. Questo comporta che solo ad una persona fisica potrà essere addebitato un reato. Quando però gli effetti ed i vantaggi economici del reato commesso si riflettono positivamente sulla vita di una società, è certamente opportuno applicare anche a quest’ultima una sanzione. Il comportamento antigiuridico di un funzionario che opera per conto di una persona giuridica genera l’applicazione di sanzioni penali al primo ma deve anche dare luogo a sanzioni anche in capo alla seconda. Il vantaggio economico dell’ente non può rimanere privo di conseguenze.
Per questo motivo è stata introdotta la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”. La possibilità di applicare sanzioni da reato ad un ente si giustifica con la considerazione che se l’addetto ha commesso un reato nell’interesse della società significa che i sistemi di controllo da questa predisposti si sono rivelati inefficaci e quindi sarà chiamata a rispondere di un certo deficit organizzativo interno. In altre parole i comportamenti che hanno dato luogo alla commissione del reato non sono stati efficacemente combattuti, oppure sono stati tollerati o addirittura incoraggiati.
Questo tipo di responsabilità è prevista per un elenco tassativo di reati, a partire dai reati di corruzione, per passare ai reati informatici, ai delitti contro l’industria ed il commercio, agli abusi di mercato, ai reati ambientali, al riciclaggio, ai reati di criminalità organizzata fino ad arrivare all’ omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. L’introduzione di questi ultimi reati ha dato certamente nuovo impulso all’adozione degli adempimenti (su base volontaria) da parte degli operatori del mercato.
Venendo alla dinamica applicativa della norma è necessario chiarire quali siano le persone fisiche in grado per il D.Lgs. 231/01 di commettere i reati appena elencati nell’interesse dell’ente. L’articolo 5 individua 2 categorie di persone: i soggetti apicali ed i soggetti sottoposti. La differenza tra i due sta nel fatto che i primi stabiliscono con l’ente un rapporto di rappresentanza ed i secondi stabiliscono un rapporto di subordinazione (sostanzialmente eseguono direttive stabilite da altri). Questa distinzione comporta una diversa gradazione di responsabilità per l’ente. Se uno di questi soggetti commette un reato nell’interesse della società, realizza una situazione in grado di dare luogo a responsabilità dell’ente. Parallelamente al procedimento penale nei confronti della persona fisica si aprirà un ulteriore procedimento, amministrativo da reato, a carico dell’ente che andrà a verificare se questo dovrà essere ritenuto responsabile e nel caso darà luogo a sanzioni di carattere pecuniario ed interdittivo (fino alla sospensione o interruzione dell’attività d’impresa, nei casi più gravi).