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La formazione sicurezza va avviata il primo giorno di lavoro
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro archivia il rinvio a sessanta giorni: in ispezione contano gli attestati oppure la prova che i corsi sono già stati prenotati.
Per anni molti datori di lavoro hanno letto l’obbligo formativo come un adempimento da sistemare entro due mesi dall’assunzione. Quella lettura non regge più. Con la nota prot. DCGIURIDICA n. 2377 del 27 ottobre 2026 la Direzione centrale del coordinamento giuridico dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha messo nero su bianco le istruzioni al personale ispettivo: la formazione prevista dall’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008 va avviata quando nasce il rapporto di lavoro, non quando fa comodo.
Perché il termine dei 60 giorni non vale più
Il riferimento ai sessanta giorni nasceva dalla disciplina transitoria ed era stato cristallizzato dalla circolare INL n. 3/2021. L’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (atto n. 59/CSR) ha però cancellato quella finestra, e la nota ne prende atto: su questo punto la circolare del 2021 è superata. Resta fermo che il lavoratore, prima di essere adibito alle mansioni, va informato ai sensi dell’articolo 36.
Cosa guarda l’ispettore nei primi 30 giorni
Se il controllo arriva prima che il percorso sia concluso, l’accertamento non si ferma all’assenza dell’attestato. L’ispettore chiede di vedere che le azioni preparatorie siano partite davvero. Vanno bene, per esempio:
- ● una PEC o altra comunicazione con data certa al soggetto formatore per prenotare il corso;
- ● la richiesta di collaborazione all’organismo paritetico prevista dall’articolo 37, comma 12;
- ● gli scambi con il docente, quando è l’azienda a organizzare direttamente le lezioni;
- ● il confronto con il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sull’organizzazione dei corsi.
La contestazione dell’articolo 37, comma 1, scatta solo quando il datore non esibisce né attestati né alcuna traccia di avvio. In quel caso si arriva al verbale di contravvenzione e prescrizione dell’articolo 20 del D.Lgs. 758/1994, e per ottemperare servono gli attestati veri e propri. Dove è previsto l’addestramento, va dimostrata anche la tracciabilità richiesta dal comma 5.
Trenta giorni per pubblici esercizi e strutture ricettive
Un regime a parte riguarda il turistico-ricettivo e la somministrazione di alimenti e bevande: l’articolo 1-bis del D.L. 159/2025 consente di impiegare il lavoratore mentre il percorso è in corso, ma impone di chiuderlo entro trenta giorni. L’avvio immediato, anche qui, non è negoziabile.
L’ATTO DI RIFERIMENTO
Ispettorato Nazionale del Lavoro, nota prot. DCGIURIDICA n. 2377 del 27 ottobre 2026, “Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro”. Norme richiamate: articoli 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008, Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025 n. 59/CSR, articolo 1-bis del D.L. 159/2025, articolo 20 del D.Lgs. 758/1994.
Il messaggio pratico è semplice: la prenotazione del corso è essa stessa un adempimento, e va documentata. Un percorso e-Learning attivabile il giorno dell’assunzione azzera i tempi di attesa e lascia in archivio sia la data di iscrizione sia l’attestato finale.






