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Assicurare la liceità del trattamento di dati personali

Il Regolamento, come già il d.lgs 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali, prevede che ogni trattamento deve trovare fondamento in un’idonea base giuridica. Uno dei principi fondamentali di questa nuova normativa è il principio di liceità, ampiamente descritto dall’articolo 6 del Regolamento.

Un trattamento è lecito se sussistono le suddette condizioni:

consenso, adempimento obblighi contrattuali, interessi vitali della persona interessata o di terzi, obblighi di legge cui è soggetto il titolare, interesse pubblico o esercizio di pubblici poteri, interesse legittimo prevalente del titolare o di terzi cui i dati vengono comunicati.

Per  le “categorie particolari di dati personali” (articolo 9 del Regolamento), il trattamento è lecito se:

  • l’interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali per una o più finalità specifiche;
  • il trattamento è effettuato da una fondazione, associazione o altro organismo senza scopo di lucro che persegua finalità politiche, filosofiche, religiose o sindacali;
  • il trattamento riguarda dati personali resi manifestamente pubblici dall’interessato;
  • il trattamento è necessario per uno dei seguenti scopi:
    • per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell’interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale;
    • per tutelare un interesse vitale dell’interessato o di un’altra persona fisica qualora l’interessato si trovi nell’incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso;
    • per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali;
    • per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati membri;
    • per finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro, valutazione della capacità lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali;
    • per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica;
    • per il perseguimento di fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici.

Fonte: garanteprivacy.it

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