Consenso dell’interessato
Quando il trattamento dei dati personali si fonda sul consenso dell’interessato, il titolare deve sempre essere in grado di dimostrare (articol
o 7.1 del Regolamento) che l’interessato ha prestato il proprio consenso, che è valido se:
- all’interessato è stata resa l’informazione sul trattamento dei dati personali (articoli 13 o 14 del Regolamento);
- è stato espresso dall’interessato liberamente, in modo inequivocabile e, se il trattamento persegue più finalità, specificamente con riguardo a ciascuna di esse. Il consenso deve essere sempre revocabile.
Occorre verificare che la richiesta di consenso sia chiaramente distinguibile da altre richieste o dichiarazioni rivolte all’interessato, per esempio all’interno della modulistica.
Non è ammesso il consenso tacito o presunto (per esempio, presentando caselle già spuntate su un modulo).
Quando il trattamento riguarda le “categorie particolari di dati personali” (articolo 9 Regolamento) il consenso deve essere “esplicito”; lo stesso vale per il consenso a decisioni basate su trattamenti automatizzati (compresa la profilazione – articolo 22).
Il consenso non deve essere necessariamente “documentato per iscritto”, né è richiesta la “forma scritta”, anche se questa è modalità idonea a configurare l’inequivocabilità del consenso e il suo essere “esplicito” (per le categorie particolari di dati di cui all’articolo 9 Regolamento).
Fonte: garanteprivacy.it