- Obblighi informativi per le erogazioni pubbliche
- La sicurezza di trabattelli, piccoli trabattelli e attrezzature speciali
- Le responsabilità penali dell’RSPP in relazione agli appalti
- Google: Garante privacy stop all’uso degli Analytics. Dati trasferiti negli Usa senza adeguate garanzie
- Sicurezza sul lavoro: cambia la formazione in azienda
- Formazione: cosa succede in assenza del nuovo accordo Stato Regioni?
- Amazon ha bloccato alcuni progetti per migliorare la sicurezza sul lavoro
- Gli utenti chiedevano di esercitare il diritto all’oblio ma i loro dati venivano pubblicati online: sanzionato Google per violazione della privacy
- Videoconferenza: il senato anticipa l’Accordo Stato Regioni
- Realizzare modelli 3D dallo smartphone: Epic Games lancia RealityScan
- Apple, Google e Microsoft insieme per eliminare le password: per l’accesso ai siti e l’app basta uno smartphone
- Sicurezza, Fs e Inail siglano un protocollo pilota per le opere del Pnrr
- Piano triennale Pa digitale in Gazzetta, dall’once only alla sicurezza e privacy by design
- Infortuni, Calderone: “2mila consulenti lavoro attivi per assistenza su sicurezza, sensibili al tema”
- Sicurezza sul lavoro, i carabinieri bloccano una ditta edile a Madonna di Campiglio
- L’importanza dell’etichettatura degli alimenti: tutto ciò che c’è da sapere
- Riconoscimento facciale, cosa succede a Clearview AI
- Cybersecurity, cosa cambierà con la Direttiva Nis 2 nell’Ue
- Sicurezza del lavoro: lo stato di fatto post Covid-19
- Sicurezza alimentare e revisione delle Indicazioni Geografiche al centro del Consiglio UE
Dati dei defunti: in Italia continuano a essere tutelati 
Le persone decedute continuano a godere delle tutele previste dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali anche dopo l’applicazione del Gdpr.
Il principio è stato affermato dal Garante privacy nel parere reso ad una Azienda sanitaria nell’ambito del riesame di un provvedimento di rigetto, riguardante un accesso civico ai dati sanitari di un paziente deceduto. La richiesta, relativa ad un caso di presunta malasanità, era stata rivolta all’azienda sanitaria da una persona che attraverso il cosiddetto “Foia” intendeva avere accesso agli atti di audit clinico e agli approfondimenti condotti dal risk manager. Una documentazione contenente informazioni particolarmente riservate (ricovero, sintomi, anamnesi, diagnosi, esami effettuati, alcuni particolarmente invasivi, terapia, farmaci somministrati, credo professato).
Prima di entrare nel merito della vicenda, il Garante ha rilevato che il Regolamento europeo sulla protezione dati, pur escludendo l’applicazione della normativa ai dati delle persone decedute, stabilisce, con una “clausola di salvaguardia”, la possibilità per gli Stati membri di prevedere norme che riguardano il trattamento dei dati personali delle persone decedute. Facoltà di cui si è avvalso il legislatore italiano con il d. lgs. n.101/2018, sancendo che i diritti relativi ai dati personali dei defunti possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione. Da tale riconoscimento deriva quindi la logica conseguenza che ai dati delle persone decedute continuano ad applicarsi le tutele previste dalla disciplina sulla protezione dei dati.
Per quanto riguarda invece la richiesta di accesso alla documentazione sanitaria il Garante ha affermato che questo tipo di informazioni non sono accessibili con il Foia. Il Codice sulla protezione dei dati prevede infatti un espresso “divieto di diffusione” di dati relativi alla salute per cui è impossibile darne “conoscenza a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione”.
La vicenda esaminata rientra dunque in una delle ipotesi di esclusione dell’accesso civico previste dalla normativa sulla trasparenza, che prevede espressamente come l’accesso civico deve essere escluso nei “casi di divieto di accesso o divulgazione previsti dalla legge”.
Il Garante ha quindi concluso che l’Azienda sanitaria, pur con una motivazione sintetica, ha correttamente respinto l’istanza di accesso.
Fonte: garanteprivacy.it