- Pa: trasparenza siti, il Garante Privacy chiede più tutele per i dati personali
- Dossier sanitario: il Garante Privacy sanziona una Asl
- Quando il preposto è ritenuto responsabile dell’infortunio accaduto a un lavoratore
- Trasporti: Garante Privacy, più tutele per i dati degli abbonati Sanzionata un’azienda che aveva raccolto consensi marketing non validi
- Trasporti: Garante Privacy, più tutele per i dati degli abbonati Sanzionata un’azienda che aveva raccolto consensi marketing non validi
- Rischio chimico: chi ha la responsabilità della compilazione delle SDS?
- Gli infortuni nel settore industria e servizi nel 2022
- Sulla responsabilità per infortuni presso macchine non conformi
- Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: un manuale per la prevenzione
- Amianto, Direttiva UE 2023/2668: nasce una nuova figura professionale Amianto, Direttiva UE 2023/2668: nasce una nuova figura professionale Autore: Ufficio Stampa
- Agenti cancerogeni e mutageni: ambienti di lavoro e attività a rischio
- Quando il comportamento di un lavoratore è imprevedibile o abnorme
- La valutazione del rischio e la prevenzione della violenza in sanità
- App per diabetici: il Garante Privacy multa una società di dispositivi medici Aveva inviato in chiaro e-mail a centinaia di pazienti diabetici
- Data breach: il Garante sanziona UniCredit per 2,8 milioni di euro Multa di 800mila euro anche alla società incaricata di effettuare i test di sicurezza
- Telemarketing: il Garante privacy sanziona Enel Energia La società non aveva protetto le sue banche dati da accessi di procacciatori abusivi
- L’RSPP non è tenuto ad assicurarsi che il datore di lavoro adempia
- E-mail dei dipendenti, il Garante privacy avvia una consultazione pubblica
- Antivirus prometteva di proteggere la privacy degli utenti ma in realtà faceva l’esatto opposto, Avast sanzionata per 16,5 milioni di dollari
- Lavoro, Calderone: in prossimo Cdm provvedimento organico in materia di salute e sicurezza
Garante privacy: illecite le email pubblicitarie senza consenso Inserire un link per disiscriversi non rende l’invio lecito
Un link per disiscriversi nelle email promozionali inviate senza consenso non rende lecito l’invio.
Lo ha precisato il Garante privacy nel comminare una sanzione di 10mila euro ad una società che aveva utilizzato questa modalità per le proprie campagne promozionali indirizzate a numerosi destinatari.
L’intervento dell’Autorità segue il reclamo di un utente che lamentava la ricezione di e-mail promozionali indesiderate, anche dopo essersi opposto a tali invii e non aver avuto alcun riscontro da parte della società.
La società si è difesa dichiarando di aver estratto i nominativi da diversi elenchi pubblici e che l’invio delle e-mail era diretto, oltre che al reclamante, anche ad altri professionisti. I dati, poi, sarebbero stati trattati sulla base di un legittimo interesse.
Il Garante ha ricordato che l’invio di comunicazioni con modalità automatizzate è consentito solo con il consenso del contraente o utente, essendo ammessa come unica deroga il rilascio dell’indirizzo e-mail da parte dell’interessato nel contesto di una vendita di beni o servizi analoghi.
Deroga che, nel caso in esame, non risulta applicabile, dato che le persone raggiunte dall’attività di marketing non avevano rilasciato il proprio indirizzo nell’ambito di un rapporto contrattuale pregresso non avendo alcuna conoscenza né del titolare né del trattamento.
Dall’istruttoria è dunque emerso che nessuna e-mail poteva essere inviata al reclamante, così come agli altri destinatari, senza un idoneo consenso. Rispetto al link inserito in calce alla mail per disiscriversi, il Garante ha poi ricordato che non ha alcuna rilevanza poiché, prima ancora del suo contenuto e delle eventuali misure di contenimento del danno, è lo stesso invio dell’e-mail ad essere illecito.
Tenuto conto dell’ampia portata dei trattamenti e del fatto che l’azienda non ha mai dichiarato di aver interrotto la condotta limitandosi a cancellare i dati del reclamante, il Garante privacy ha imposto alla società il divieto di trattare per finalità promozionali tutti i dati inseriti nel data base oggetto di istruttoria per i quali non sia in grado di dimostrare l’acquisizione di un idoneo consenso. In conseguenza di tale divieto, ha poi ordinato alla società di provvedere alla cancellazione dei dati in questione, ad eccezione di quelli necessari ad adempiere ad un obbligo di legge o per la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Fonte: Garanteprivacy.it