- Pa: trasparenza siti, il Garante Privacy chiede più tutele per i dati personali
- Dossier sanitario: il Garante Privacy sanziona una Asl
- Quando il preposto è ritenuto responsabile dell’infortunio accaduto a un lavoratore
- Trasporti: Garante Privacy, più tutele per i dati degli abbonati Sanzionata un’azienda che aveva raccolto consensi marketing non validi
- Trasporti: Garante Privacy, più tutele per i dati degli abbonati Sanzionata un’azienda che aveva raccolto consensi marketing non validi
- Rischio chimico: chi ha la responsabilità della compilazione delle SDS?
- Gli infortuni nel settore industria e servizi nel 2022
- Sulla responsabilità per infortuni presso macchine non conformi
- Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: un manuale per la prevenzione
- Amianto, Direttiva UE 2023/2668: nasce una nuova figura professionale Amianto, Direttiva UE 2023/2668: nasce una nuova figura professionale Autore: Ufficio Stampa
- Agenti cancerogeni e mutageni: ambienti di lavoro e attività a rischio
- Quando il comportamento di un lavoratore è imprevedibile o abnorme
- La valutazione del rischio e la prevenzione della violenza in sanità
- App per diabetici: il Garante Privacy multa una società di dispositivi medici Aveva inviato in chiaro e-mail a centinaia di pazienti diabetici
- Data breach: il Garante sanziona UniCredit per 2,8 milioni di euro Multa di 800mila euro anche alla società incaricata di effettuare i test di sicurezza
- Telemarketing: il Garante privacy sanziona Enel Energia La società non aveva protetto le sue banche dati da accessi di procacciatori abusivi
- L’RSPP non è tenuto ad assicurarsi che il datore di lavoro adempia
- E-mail dei dipendenti, il Garante privacy avvia una consultazione pubblica
- Antivirus prometteva di proteggere la privacy degli utenti ma in realtà faceva l’esatto opposto, Avast sanzionata per 16,5 milioni di dollari
- Lavoro, Calderone: in prossimo Cdm provvedimento organico in materia di salute e sicurezza
Lavoro: è illecito mantenere attivo l’account di posta dell’ex dipendente
Commette un illecito la società che mantiene attivo l’account di posta aziendale di un dipendente dopo l’interruzione del rapporto di lavoro e accede alle mail contenute nella sua casella di posta elettronica. La protezione della vita privata si estende anche all’ambito lavorativo.
Questi i principi ribaditi dal Garante per la privacy nel definire il reclamo di un dipendente che lamentava la violazione della disciplina sulla protezione dei dati da parte della società presso la quale aveva lavorato.
L’ex dipendente contestava, in particolare, alla società la mancata disattivazione della email aziendale e l’accesso ai messaggi ricevuti sul suo account. L’interessato era venuto a conoscenza di questi fatti per caso, nel corso di un giudizio davanti al giudice del lavoro promosso nei suoi confronti dalla sua ex azienda, avendo quest’ultima depositato agli atti una email giunta sulla sua casella di posta un anno dopo la cessazione dal servizio.
Dagli accertamenti svolti dall’Autorità è emerso che l’account di posta era rimasto attivo per oltre un anno e mezzo dopo la conclusone del rapporto di lavoro prima della sua eliminazione, avvenuta solo dopo la diffida presentata dal lavoratore. In questo periodo la società aveva avuto accesso alle comunicazioni che vi erano pervenute, alcune anche estranee all’attività lavorativa del dipendente.
Il Garante ha ritenuto illecite le modalità adottate dalla società perché non conformi ai principi sulla protezione dei dati, che impongono al datore di lavoro la tutela della riservatezza anche dell’ex lavoratore. Subito dopo la cessazione del rapporto di lavoro, un’azienda deve infatti rimuovere gli account di posta elettronica riconducibili a un dipendente, adottare sistemi automatici con indirizzi alternativi a chi contatta la casella di posta e introdurre accorgimenti tecnici per impedire la visualizzazione dei messaggi in arrivo.
L’adozione di tali misure tecnologiche – ha spiegato il Garante – consente di contemperare l’interesse del datore di lavoro di accedere alle informazioni necessarie alla gestione della propria attività con la legittima aspettativa di riservatezza sulla corrispondenza da parte di dipendenti/collaboratori oltre che di terzi. Lo scambio di email con altri dipendenti o con persone esterne all’azienda consente infatti di conoscere informazioni personali relative al lavoratore, anche solamente dalla visualizzazione dei dati esterni delle comunicazioni (data, ora oggetto, nominativi di mittenti e destinatari).
Oltre a dichiarare l’illecito trattamento, il Garante ha quindi ammonito la società a conformare i trattamenti effettuati sugli account di posta elettronica aziendale dopo la cessazione del rapporto di lavoro alle disposizioni e ai principi sulla protezione dei dati ed ha disposto l’iscrizione del provvedimento nel registro interno delle violazioni istituito presso l’Autorità. Tale iscrizione costituisce un precedente per la valutazione di eventuali future violazioni.
Fonte: garanteprivacy.it