- Pa: trasparenza siti, il Garante Privacy chiede più tutele per i dati personali
- Dossier sanitario: il Garante Privacy sanziona una Asl
- Quando il preposto è ritenuto responsabile dell’infortunio accaduto a un lavoratore
- Trasporti: Garante Privacy, più tutele per i dati degli abbonati Sanzionata un’azienda che aveva raccolto consensi marketing non validi
- Trasporti: Garante Privacy, più tutele per i dati degli abbonati Sanzionata un’azienda che aveva raccolto consensi marketing non validi
- Rischio chimico: chi ha la responsabilità della compilazione delle SDS?
- Gli infortuni nel settore industria e servizi nel 2022
- Sulla responsabilità per infortuni presso macchine non conformi
- Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: un manuale per la prevenzione
- Amianto, Direttiva UE 2023/2668: nasce una nuova figura professionale Amianto, Direttiva UE 2023/2668: nasce una nuova figura professionale Autore: Ufficio Stampa
- Agenti cancerogeni e mutageni: ambienti di lavoro e attività a rischio
- Quando il comportamento di un lavoratore è imprevedibile o abnorme
- La valutazione del rischio e la prevenzione della violenza in sanità
- App per diabetici: il Garante Privacy multa una società di dispositivi medici Aveva inviato in chiaro e-mail a centinaia di pazienti diabetici
- Data breach: il Garante sanziona UniCredit per 2,8 milioni di euro Multa di 800mila euro anche alla società incaricata di effettuare i test di sicurezza
- Telemarketing: il Garante privacy sanziona Enel Energia La società non aveva protetto le sue banche dati da accessi di procacciatori abusivi
- L’RSPP non è tenuto ad assicurarsi che il datore di lavoro adempia
- E-mail dei dipendenti, il Garante privacy avvia una consultazione pubblica
- Antivirus prometteva di proteggere la privacy degli utenti ma in realtà faceva l’esatto opposto, Avast sanzionata per 16,5 milioni di dollari
- Lavoro, Calderone: in prossimo Cdm provvedimento organico in materia di salute e sicurezza
Non esiste un nodo privacy: legittimo l’uso del redditometro
Il redditometro promosso all’esame della privacy. La Corte di cassazione con l’ordinanza n. 17485 della prima sezione civile depositata ieri ha accolto il ricorso presentato dall’Agenzia delle entrate contro la decisione del tribunale di Napoli che, chiamato in causa da un contribuente, le ordinava di non intraprendere attività di ricerca e trattamento dati e informazioni, soprattutto sul versante delle spese sostenute, da utilizzare per la determinazione del reddito.
La Corte smonta il presupposto del tribunale, chiarendo cioè che il potere dell’amministrazione finanziaria di svolgere attività di accertamento con il metodo sintetico trova il suo fondamento non tanto nel decreto ministeriale del 24 dicembre 2012 che disciplina soltanto le modalità di trattamento dei dati raccolti ed elaborati sulla base di altre disposizioni di legge, quanto piuttosto in un contesto più ampio e generale, relativo alla potestà impositiva dell’amministrazione stessa e nell’attività di accertamento e raccolta di informazioni attuata presso l’Anagrafe tributaria.
Tenuto conto di tutto questo, allora, è fuorviante porre la questione del rispetto del Codice della privacy e, in particolare, dell’articolo 7, che riconosce alla persona interessata il diritto di essere messo a conoscenza dei dati personali in possesso della pubblica amministrazione e quello di opporsi al trattamento degli stessi anche se direttamente attinenti allo scopo della raccolta.
Il riferimento è piuttosto alla normativa che autorizza il trattamento di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari da parte di un soggetto pubblico per lo svolgimento delle funzioni istituzionali anche in assenza di una specifica disposizione di legge che lo preveda.
La sentenza sottolinea poi che i diritti riconosciuti dal Codice della privacy riguardano il trattamento illegittimo di dati specificamente individuati e non invece genericamente il trattamento di tutti i dati che riguardano un interessato e indicati in maniera indistinta, «traducendosi altrimenti l’iniziativa in una non consentita opposizione da parte del contribuente all’azione di accertamento dell’amministrazione, fondata su disposizioni di legge, così da impedire all’amministrazione di esercitare le potestà a essa attribuire dalla legge».
Il tribunale, invece, aveva riconosciuto al contribuente una tutela estranea al perimetro dei diritti riconosciuti dal Codice privacy, arrivando oltretutto alla disapplicazione, da parte di un giudice ordinario, di un atto amministrativo in una controversia in cui è parte diretta la pubblica amministrazione, malgrado l’ormai consolidato orientamento contrario da parte della giurisprudenza.
Fonte: ilsole24ore.com