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Sicurezza degli impianti a gas
A volte il vigile del fuoco si trova dinanzi, nell’ambito dell’attività istituzionale espletata, palesi difformità d’impianti alimentati a gas rispetto alle norme vigenti; quand’anche l’intervento non sia espletato in relazione all’impianto stesso, come ad esempio nel caso di un intervento per soccorso persona o altro, rimane obbligo del vigile del fuoco rilevare la difformità se la stessa è visibile e riscontrabile.
Come noto gli impianti domestici alimentati a gas di rete devono essere installati in conformità alle norme UNI vigenti, come prescritto dalla L. 1083 del 06.12.1971.
Tale norma, peraltro, è stata oggetto di una recente modifica con la pubblicazione sulla G.U. n. 72 del 26.03.2019 del D. Lgs. n. 23 del 21.02.2019, riportante “Attuazione della delega di cui all’articolo 7, commi 1 e 3, della legge 25 ottobre 2017, n. 163, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE”. Il nuovo decreto, all’art. 2, reca sostanziali modifiche alla L. n. 1083 del 06.12.1971, sulla sicurezza dell’uso del gas.
Il testo della L. 1083/1971 richiamava e richiama, all’art. 3, l’obbligo di installare impianti alimentati a gas in conformità alla regola d’arte: “I materiali, le installazioni e gli impianti alimentati con gas combustibile per uso domestico e l’odorizzazione del gas, … realizzati secondo le norme specifiche per la sicurezza pubblicate dall’Ente nazionale di unificazione (UNI) in tabelle con la denominazione UNI-CIG, si considerano effettuati secondo le regole della buona tecnica per la sicurezza. Le predette norme sono approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’interno. Ai medesimi fini di cui al primo comma si considerano effettuati secondo le regole della buona tecnica anche i materiali, le installazioni e gli impianti realizzati in conformità alle specifiche tecniche di una organizzazione di normazione europea o di un organismo di normazione di uno degli altri Stati membri dell’Unione europea o degli Stati che sono parti contraenti degli accordi sullo spazio economico europeo.”
L’aspetto prevalente della modifica intervenuta con il D. Lgs. n. 23/2019 riguarda la variazione dell’art. 5 della L. 1083/1971, inerente le sanzioni per il mancato rispetto delle prescrizioni della norma che prima puniva i trasgressori con “l’ammenda da lire 200.000 a lire 4.000.000 o con l’arresto fino a due anni”; in base al nuovo disposto di legge, installare un impianto a gas di tipo domestico o similare non in stretta conformità alla regola dell’arte non è più un reato penale ma costituisce violazione amministrativa punita con la sanzione pecuniaria da 10.000 a 45.000 euro.
Le violazioni della L. 1083/1971, come recentemente modificata, dovranno portarsi all’attenzione delle Camere di Commercio competenti.
Le circostanze riscontrabili con maggiore frequenza, inerenti difformità delle installazioni a gas sono relative agli elementi (indicativamente) di seguito evidenziati:
- funzionalità compromessa dei sistemi di scarico dei prodotti della combustione, insufficiente tiraggio degli apparecchi a gas e delle canne fumarie in generale;
- non corretta ventilazione dei locali che ospitano gli apparecchi a gas;
- livello di manutenzione delle apparecchiature spesso insufficiente;
- caratteristiche peculiari degli ambienti dove sono installati gli impianti, con locali spesso inidonei; si pensi ad esempio alla presenza di sistemi a gas a camera aperta in locali non adatti per dimensioni e/o destinazione d’uso, quali bagni, camere da letto, monolocali;
- superficie di aerazione spesso non corretta o non sufficiente, dei locali dove sono istallati apparecchi a camera aperta;
- ubicazione di impianti a gas in locali abitativi unici contemporaneamente adibiti a soggiorno, camera da letto e luogo di cottura dei cibi;
- mancata tenuta delle tubazioni.
Già nel 2009, e successivamente nel 2015, la Procura di Milano emanava direttive “in tema di tutela della pubblica incolumità: accertamento dei reati connessi all’utilizzo del gas combustibile per uso domestico e similare”, sottolineando che “L’elevato numero dei casi di intossicazione da monossido di carbonio e degli incidenti domestici derivanti dall’uso di gas combustibile, distribuito attraverso reti o bombole …. impone la necessità di … assicurare una risposta efficace a fenomeni spesso aventi tragiche conseguenze e frequentemente evitabili mediante l’adozione di elementari regole di prudenza”.
Premesso che nei luoghi di lavoro un impianto fuori norma potrebbe essere contestato dall’autorità competente ai sensi del D. Lgs. 81/2008, anche ai sensi dell’art. 24, in base al quale “Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti”,nel caso in cui il vigile del fuoco riscontri, durante un intervento di soccorso tecnico urgente, un impianto domestico del tipo a gas non conforme alle disposizioni vigenti dovrà provvedere, limitatamente alla circostanza in cui non si siano verificate intossicazioni, scoppi o incendi, a ingiungere all’azienda distributrice del gas la interruzione della fornitura.
La chiusura del contatore è attività sufficiente a garantire la sicurezza e l’incolumità degli occupanti l’appartamento, nel caso in esame di mera difformità normativa dell’impianto ed in assenza di eventi dannosi di qualsiasi tipo.
Gli adempimenti suddetti potranno essere predisposti d’intesa con il personale della ATS (Azienda tutela salute) eventualmente presenti in posto.
Nei casi meno gravi di riscontrata non conformità dell’impianto alle norme UNI 7129 o alle altre eventualmente applicabili, occorrerà senz’altro disporre la messa in sicurezza dello stesso impianto; il vigile del fuoco dovrà almeno provvedere dal punto di vista formale alla diffida all’uso dell’impianto nei confronti dell’utilizzatore.
In caso di grave intossicazione, decesso, incendio o scoppio, il personale VVF presente in posto è tenuto a effettuare, d’intesa con l’Autorità Giudiziaria e eventualmente con gli altri operatori di PG presenti in posto, il sequestro penale dell’impianto, del misuratore del gas, compresi eventuali camini e canne fumarie.
In tali casi potrebbero ipotizzarsi, in funzione dei casi specifici, i reati d’incendio, lesioni colpose, omicidio colposo, ma anche truffa, falso ideologico, frode in commercio, getto pericoloso di cose, ecc.
Sarà necessario produrre una dettagliata relazione della situazione riscontrata, possibilmente completa di documentazione fotografica, riportante le disposizioni della norma che si ritengono violate, le generalità e i recapiti delle persone interessate, come ad esempio l’inquilino eventuale utilizzatore dell’impianto, il proprietario dell’alloggio e ove necessario l’amministratore del condominio; dovranno essere specificati i provvedimenti attuati per la messa in sicurezza; ove riscontrabile, occorrerà evidenziare le generalità dell’installatore dell’impianto, allegando visura camerale della società installatrice, nonché i riferimenti di eventuali manutentori che abbiano operato sullo stesso impianto successivamente all’installazione; se evincibile, occorrerà segnalare l’epoca di installazione dell’impianto, nonché allegare la documentazione reperibile in merito all’impianto a gas, quale dichiarazione di conformità o di rispondenza disponibile.
Gli ufficiali di polizia giudiziaria presenti in posto, nelle quarantotto ore successive, trasmettono il verbale al Pubblico Ministero. Questi (se non viene disposta la restituzione delle cose sequestrate) richiede al giudice la convalida. In casi eccezionali di urgenza diventa possibile eseguire ad iniziativa degli Ufficiali di P.G. il sequestro preventivo, che però in questo caso ha carattere provvisorio ed il permanere della sua efficacia resta subordinato alla pronuncia del provvedimento di convalida ed al decreto di sequestro, da richiedere al giudice entro quarantotto ore dall’avvenuto sequestro.
Fonte: puntosicuro.it