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Sicurezza sul lavoro: cambia la formazione in azienda

Introduzione di percorsi formativi in materia di sicurezza sul lavoroanche per tutti i datori di lavoro, e non solo per coloro che svolgano direttamente l’incarico di R.S.P.P. per le proprie aziende. E’ una delle novità, introdotte dalla legge di conversione del decreto Fisco-Lavoro, che prenderanno forma nel nuovo Accordo della Conferenza Stato-Regioni, in arrivo entro il 30 giugno 2022. Altra figura interessata dalle novità è il preposto. Rimanendo invariata la formazione iniziale di 8 ore, è stata drasticamente ridotta la periodicità passando da quinquennale a biennale. Se ne parlerà durante la XIII edizione del Festival del Lavoro, organizzato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro e dalla sua Fondazione Studi, che si svolgerà a Bologna dal 23 al 25 giugno 2022.

La formazione dei soggetti coinvolti per la tutela della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro trova il suo riferimento normativo principale nell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., ma è specificata anche nell’art. 34 per l’incarico di R.S.P.P. svolto direttamente dal datore di lavoro e nell’art. 50 per la figura di R.L.S. (salvo previsioni differenti dei CCNL di appartenenza).
Normative particolari e specifiche, invece, individuano i percorsi formativi di R.S.P.P. (esterno o lavoratore interno), addetti al primo soccorso ed addetti antincendio, anche questi ultimi oggetto di modifiche in relazione alla tipologia di formazione dall’ottobre 2022.

Nuovo accordo conferenza Stato-Regioni

In merito alle previsioni riferite ai dirigentipreposti e lavoratori, nel dicembre 2012 era stato adottato, nel rispetto del citato art. 37, un Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, previa consultazione delle parti sociali, che verrà ben presto modificato.
Tale modifica è stata introdotta dalla legge conversione n. 215/2021 del D.L. n. 146/2021 (decreto Fisco-Lavoro), con la variazione del secondo comma dell’art. 37, prevedendo entro il 30 giugno 2022, l’emanazione di un nuovo Accordo che dovrà stabilire l’accorpamento, la rivisitazione e le modifiche degli accordi precedenti.
L’obiettivo di questi aggiornamenti, oltreché un ammodernamento tecnologico delle regole di esecuzione (si pensi ad esempio alla formazione in videoconferenza fino a dieci anni fa impensabile), è quello di individuare le modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per tutti i partecipanti ai diversi corsi, introducendo verifiche di efficacia anche durante lo svolgimento della prestazione lavorativa e, quindi, in molti contesti successivamente alla sessione formativa svolta.

Nuovi obblighi formativi e modalità operative

Una delle previsioni più impattanti che l’Accordo di prossima emanazione prevederà è, sicuramente, l’introduzione di percorsi formativi anche per tutti i datori di lavoro, e non solo per coloro che svolgano direttamente l’incarico di R.S.P.P. per le proprie aziende. Saranno previsti, pertanto, durata (probabilmente diversificata in base ai rischi aziendali), contenuti minimi e modalità di esecuzione.
Altra figura che ha già subito nel dicembre 2021 delle variazioni nel D.Lgs. n. 81/08, in attesa comunque dell’applicabilità effettiva individuabile all’interno dell’Accordo, è il preposto. Rimanendo invariata la formazione iniziale di 8 ore, è stata drasticamente ridotta la periodicità passando da quinquennale a biennale.
È stato inoltre specificato di recente, con la legge n. 52/2022 di conversione del D.L. n. 24/2022 che la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro può essere erogata sia con la modalità in presenza sia a distanza, attraverso la metodologia della videoconferenza in modalità sincrona, cioè con l’interazione diretta tra docente e discenti. Ciò è escluso nelle attività che prevedono una parte pratica che possono essere svolge, ovviamente, esclusivamente in presenza.
Pertanto, in base alle modifiche apportate ed alle modalità operative di prossima emanazione, tutte le aziende dovranno rivedere il proprio fabbisogno formativo.

Fonte: ipsoa.it

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