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Sportello telematico dell’automobilista: l’Autorità chiede maggiori garanzie
Il Garante per la protezione dei dati personali chiede maggiori garanzie per il rilascio del documento unico di circolazione e proprietà che dal 2017 sostituisce il certificato di proprietà e la carta di circolazione di un veicolo. Il rilascio del documento sarà gestito interamente in via telematica e prevede lo scambio di informazioni tra banche dati pubbliche.
Lo schema di d.P.R. predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che è volto a semplificare le procedure e gli adempimenti riferiti allo “Sportello telematico dell’automobilista” (STA), va pertanto integrato in modo da garantire adeguate misure di sicurezza e la precisa identificazione dei soggetti coinvolti e dei ruoli loro assegnati.
Nel suo parere il Garante pone l’attenzione, in particolare, sul fascicolo digitale che raccoglie i dati personali del proprietario, la situazione giuridico-patrimoniale dei veicoli ed eventuali provvedimenti amministrativi e giudiziari. Una mole di informazioni delicate e rilevanti, se si considera che ogni anno vengono rilasciati circa 10 milioni di documenti unici. Un trattamento di dati che, alla luce del nuovo Regolamento europeo, rientra tra quelli su larga scala soggetti a un regime più stringente.
L’Autorità evidenzia dunque la necessità di adottare alti livelli di sicurezza dei sistemi di trattamento, attraverso l’implementazione di misure tecniche e organizzative che consentano la massima protezione dei dati e ne garantiscano il recupero in caso di violazioni, manomissioni o perdita.
Inoltre, considerata la centralità del ruolo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dei soggetti coinvolti quali ACI, delegazioni dell’ACI e imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto si rende necessaria la loro corretta e trasparente individuazione, così come una precisa assegnazione dei ruoli di titolare, contitolare e responsabile del trattamento.
L’Autorità chiede che tali misure necessarie per tutelare i diritti dei cittadini siano previste nello schema di decreto o nel successivo atto ministeriale da adottare previo parere del Garante, con il quale saranno definite le procedure necessarie al funzionamento dello STA.
Fonte: garanteprivacy.it