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SICUREZZA SUL LAVORO: ANTINCENDIO
Decreto Ministeriale del 10 marzo 1998
Il rischio di incendio rappresenta certamente uno dei maggiori rischi per qualsiasi luogo di lavoro, ed una corretta attività di informazione e formazione dei lavoratori costituisce certamente il migliore presupposto per una efficace “gestione della sicurezza” in ambito aziendale
SICUREZZA 81/2008 – ANTINCENDIO – CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI E NOP
La prevenzione incendi è una materia interdisciplinare nel cui ambito vengono promossi, studiati, predisposti e sperimentati provvedimenti, misure, accorgimenti e modi di azione intesi ad evitare l’insorgere di un incendio od a limitare le conseguenze.
Il controllo avviene secondo una procedura autorizzativa ben definita, che termina con il rilascio del certificato di prevenzione incendi.
Tale certificato, al cui rilascio è preposto il Comando Provinciale dei Vigili del fuoco, attesta che l’attività, sottoposta a controllo, è conforme alle disposizioni di sicurezza vigenti in materia.
SICUREZZA 81/2008 – ANTINCENDIO – A CHI SI RIVOLGE
Da sottolineare che con il Decreto del Ministero dell’Interno 29/12/05 sono stati introdotti nuovi obblighi, a partire dal 01/06/2006, per i titolari di attività indicate dal DM 16/02/82 in possesso di NOP in corso di validità affinché si adeguino alla normativa di prevenzione incendi e conseguano il CPI. Pertanto la validità dei NOP in corso di validità scadrà il 01/06/2009 ovvero a tre anni dall’entrata in vigore del suddetto decreto.
SICUREZZA 81/2008 – ANTINCENDIO – NUOVI OBBLIGHI
Introdotto il concetto della “qualificazione delle imprese” e dei lavoratori autonomi. Il possesso dei requisiti per ottenere la qualificazione costituisce elemento vincolante per la partecipazione alle gare relative agli appalti e subappalti pubblici e per l’accesso ad agevolazioni e finanziamenti. (art. 27 c. 2).
- Confermata e codificata la necessità del DUVRI, il documento unico di valutazione dei rischi per i lavori in appalto. (art.26 c. 3)
- Diventano nulli i contratti di appalto, subappalto e somministrazione che non indichino espressamente i costi della sicurezza (art. 26)
- Ampliamento di alcuni requisiti (vedi allegato XVII) per le imprese che operano nei cantieri temporanei e mobili
- Puntualizzate le norme relative ai contratti d’appalto, contenute nell’articolo 26:
- In caso di affidamento di lavori ad un’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, il datore di lavoro è tenuto a verificarne l’idoneità tecnico professionale, attraverso il sistema di qualificazione delle imprese che sarà definito con un decreto da emanarsi entro un anno. Fino ad allora la verifica andrà eseguita attraverso l’acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio e dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell’articolo 47 del Dpr 445/2000.
- Il datore di lavoro dovrà, inoltre, fornire alle imprese appaltatrici e ai lavoratori autonomi informazioni dettagliate sui rischi esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
- Datori di lavoro e subappaltatori devono cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro connessi all’attività oggetto dell’appalto e devono coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente, anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.
- Il datore di lavoro committente promuove tale cooperazione elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze; tale documento va allegato al contratto di appalto o di opera. Ai contratti stipulati prima del 25 agosto 2007 ed ancora in corso al 31 dicembre 2008, il documento di valutazione dei rischi deve essere allegato entro tale ultima data. Questi obblighi non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.