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Fatture elettroniche, niente esterometro per chi non è obbligato 
Attesissima dai professionisti è stata diramata oggi la circolare 14/E dell’agenzia delle Entrate, che risolve numerosi interrogativi cruciali per l’applicazione della fattura elettronica, come soggetto e modalità di emissione, fatture miste con spese sanitarie e non, autofatture, date per fatture posticipate e altro ancora.
Sulle spese sanitarie fatturate insieme a quelle non sanitarie, per esempio, la circolare chiarisce che vale anche per le fatture “miste” la regola che riguarda gli operatori sanitari; questi nel 2019 non devono emettere la fattura elettronica tramite lo Sdi per prestazioni sanitarie rese nei confronti dei consumatori finali; anche se l’operatore fattura separatamente le spese sanitarie rispetto a quelle non sanitarie, queste ultime devono essere fatturate elettronicamente solo se non contengono alcun elemento da cui sia possibile desumere informazioni relative allo stato di salute del paziente.
La circolare affronta anche la questione del versamento trimestrale dell’imposta di bollo: contano solo le fatture transitate attraverso lo Sdi correttamente elaborate e non quelle scartate. Il pagamento può essere fatto non solo tramite modelli F24 ma anche con addebito su conto corrente bancario o postale.
L’”esterometro”, ovvero la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute da parte dei soggetti Ue ed extra Ue, riguarderà solo i soggetti obbligati ad emettere fattura elettronica e non chi beneficia del regime di vantaggio, i forfettari e le associazioni sportive dilettantistiche con proventi da attività commerciali fino a 65mila euro.
Vengono poi forniti chiarimenti sulla data di emissione: nelle fatture elettroniche immediate via Sdi, che dal 1° luglio 2019 possono essere emesse entro 10 giorni e non più entro le 24 del giorno di effettuazione dell’operazione, va indicata la data di effettuazione dell’operazione o la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, mentre quella di avvenuta trasmissione è assegnata direttamente dallo Sdi. E’ sempre la data indicata nella fattura che va riportata nel registro delle vendite quando si annota il documento.
Fonte: ilsole24ore.com