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Gdpr e albo pretorio on line: Garante, illecito pubblicare dati sulla salute

I Comuni, prima di pubblicare documenti sull’albo pretorio on line, devono accertarsi che siano oscurate tutte le informazioni che non possono essere diffuse, in particolare i dati sulla salute di una persona.

Lo ricorda il Garante per la privacy nel comminare una delle prime sanzioni a un ente locale ai sensi del nuovo Regolamento europeo in materia di dati personali (Gdpr).

Una persona si era rivolta al Garante perché sull’albo pretorio del proprio Municipio era stata pubblicata una determina dirigenziale che riportava la grave patologia per la quale aveva presentato un’istanza per il riconoscimento della causa di servizio.

L’Autorità ha accertato che le informazioni sull’infermità e sull’operazione subita dal reclamante erano liberamente accessibili a chiunque, ed ha sottolineato come anche la nuova normativa sulla privacy vieti la diffusione dei dati sulla salute di una persona.

Ha poi aggiunto che la pubblicazione sull’albo pretorio della delibera in chiaro conteneva un’ulteriore violazione, in quanto riportava anche le coordinate di conto corrente bancario dell’avvocato al quale dovevano essere liquidate le spese del procedimento.

Tale trattamento di dati era effettuato in contrasto con il principio di “minimizzazione” previsto dal Gdpr, secondo il quale i dati personali devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati.

L’ente locale, a giustificazione del proprio operato, nel corso dell’istruttoria, ha affermato che il personale addetto era incorso in un mero errore materiale, e che l’amministrazione avrebbe provveduto a completare il percorso interno di adeguamento alla normativa privacy, al fine di non incorrere più in tali problemi.

Per tali motivi, alla luce delle nuove modalità indicate dal Gdpr e dal Codice privacy, l’Autorità ha adottato un provvedimento unico con il quale ha dichiarato l’illiceità del trattamento dei dati posto in essere dal Comune e contemporaneamente ha ordinato il pagamento di una sanzione amministrativa di 10.000 euro, calcolata tenendo conto anche delle giustificazioni addotte dall’ente locale.


Fonte: garanteprivacy.it

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