ULTIME NEWS
- Garante Privacy – Guida all’applicazione del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali
- Blitz nei cantieri, trovato anche operaio che manovrava la gru senza abilitazione
- Grave in ospedale dopo il colpo di calore in cantiere, Spinelli: “Fondamentale la sicurezza sui luoghi di lavoro, evitare il rischio caldo”
- Sicurezza: il DVR per chi guida mezzi aziendali stradali
- Alcol e lavoro: costruzioni e trasporti tra i settori più a rischio
- Lavoro notturno e lavoro a turni: effetti sulla salute e prevenzione
- Sanità: per le ricette transfrontaliere servono maggiori garanzie
- Telemarketing, Garante: il “no” dell’utente va registrato subito
- Whistleblowing: sì del Garante privacy al recepimento della direttiva Ue
- Garante privacy: illecite le email pubblicitarie senza consenso Inserire un link per disiscriversi non rende l’invio lecito
- Lavoro: Garante Privacy ribadisce il no al controllo a distanza, sanzionata un’azienda
- Obblighi informativi per le erogazioni pubbliche
- Obblighi informativi per le erogazioni pubbliche #2
- La sicurezza di trabattelli, piccoli trabattelli e attrezzature speciali
- Le responsabilità penali dell’RSPP in relazione agli appalti
- Google: Garante privacy stop all’uso degli Analytics. Dati trasferiti negli Usa senza adeguate garanzie
- Sicurezza sul lavoro: cambia la formazione in azienda
- Formazione: cosa succede in assenza del nuovo accordo Stato Regioni?
- Amazon ha bloccato alcuni progetti per migliorare la sicurezza sul lavoro
- Gli utenti chiedevano di esercitare il diritto all’oblio ma i loro dati venivano pubblicati online: sanzionato Google per violazione della privacy
Con il provvedimento n. 467/2018 il Garante per la protezione dei dati personali ha emanato un elenco delle tipologie di trattamenti soggetti alla valutazione del rischio di impatto.
- Trattamenti valutativi o di scoring su larga scala, nonché trattamenti che comportano la profilazione degli interessati nonché lo svolgimento di attività predittive effettuate anche on-line o attraverso app, relativi ad “aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze o gli interessi personali, l’affidabilità o il comportamento, l’ubicazione o gli spostamenti dell’interessato”.
- Trattamenti automatizzati finalizzati ad assumere decisioni che producono “effetti giuridici” oppure che incidono “in modo analogo significativamente” sull’interessato, comprese le decisioni che impediscono di esercitare un diritto o di avvalersi di un bene o di un servizio o di continuare ad esser parte di un contratto in essere (ad es. screening dei clienti di una banca attraverso l’utilizzo di dati registrati in una centrale rischi).
- Trattamenti che prevedono un utilizzo sistematico di dati per l’osservazione, il monitoraggio o il controllo degli interessati, compresa la raccolta di dati attraverso reti, effettuati anche on-line o attraverso app, nonché il trattamento di identificativi univoci in grado di identificare gli utenti di servizi della società dell’informazione inclusi servizi web, tv interattiva, ecc. rispetto alle abitudini d’uso e ai dati di visione per periodi prolungati. Rientrano in tale previsione anche i trattamenti di metadati ad es. in ambito telecomunicazioni, banche, ecc. effettuati non soltanto per profilazione, ma più in generale per ragioni organizzative, di previsioni di budget, di upgrade tecnologico, miglioramento reti, offerta di servizi antifrode, antispam, sicurezza etc.
- Trattamenti su larga scala di dati aventi carattere estremamente personale (v. WP 248, rev. 01): si fa riferimento, fra gli altri, ai dati connessi
alla vita familiare o privata (quali i dati relativi alle comunicazioni elettroniche dei quali occorre tutelare la riservatezza), o che incidono sull’esercizio di un diritto fondamentale (quali i dati sull’ubicazione, la cui raccolta mette in gioco la libertà di circolazione) oppure la cui violazione
comporta un grave impatto sulla vita quotidiana dell’interessato (quali i dati finanziari che potrebbero essere utilizzati per commettere frodi in materia di pagamenti). - Trattamenti effettuati nell’ambito del rapporto di lavoro mediante sistemi tecnologici (anche con riguardo ai sistemi di videosorveglianza e di geolocalizzazione) dai quali derivi la possibilità di effettuare un controllo a distanza dell’attività dei dipendenti (si veda quanto stabilito dal WP 248, rev. 01, in relazione ai criteri nn. 3, 7 e 8).
- Trattamenti non occasionali di dati relativi a soggetti vulnerabili (minori, disabili, anziani, infermi di mente, pazienti, richiedenti asilo).
- Trattamenti effettuati attraverso l’uso di tecnologie innovative, anche con particolari misure di carattere organizzativo (es. IoT; sistemi di intelligenza artificiale; utilizzo di assistenti vocali on-line attraverso lo scanning vocale e testuale; monitoraggi effettuati da dispositivi wearable; tracciamenti di prossimità come ad es. il wi-fi tracking) ogniqualvolta ricorra anche almeno un altro dei criteri individuati nel WP 248, rev. 01 .
- Trattamenti che comportano lo scambio tra diversi titolari di dati su larga scala con modalità telematiche.
- Trattamenti di dati personali effettuati mediante interconnessione, combinazione o raffronto di informazioni, compresi i trattamenti che prevedono l’incrocio dei dati di consumo di beni digitali con dati di pagamento (es. mobile payment).
- Trattamenti di categorie particolari di dati ai sensi dell’art. 9 oppure di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all’art. 10 interconnessi con altri dati personali raccolti per finalità diverse.
- Trattamenti sistematici di dati biometrici, tenendo conto, in particolare, del volume dei dati, della durata, ovvero della persistenza, dell’attività di trattamento.
- Trattamenti sistematici di dati genetici, tenendo conto, in particolare, del volume dei dati, della durata, ovvero della persistenza, dell’attività di trattamento.