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Il processo della valutazione dei rischi nelle cantine vinicole

Un documento sulla gestione dei rischi nelle cantine vinicole riporta precise indicazioni sul processo di valutazione dei rischi con particolare riferimento ai rischi relativi agli ambienti a sospetto di inquinamento o confinati.

Uno degli obblighi del datore di lavoro non delegabili, come indicato all’articolo 17 del D.Lgs. 81/2008, è la ‘valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28’.

Nella valutazione il datore di lavoro deve dunque tener conto “di tutte le circostanze in cui i lavoratori possono trovarsi ad operare”. Ad esempio l’analisi dei rischi “deve riguardare le caratteristiche dei luoghi e delle attrezzature, la durata delle varie fasi operative e delle possibili variazioni dei livelli di rischio nel corso dell’attività svolta in condizioni di lavoro sia routinarie che al di fuori dell’ordinarietà”.

A soffermarsi con queste parole sul tema della valutazione dei rischi, con particolare riferimento alle cantine vinicole e agli ambienti sospetti di inquinamento o confinati presenti, è il documento “ Lavoro in spazi confinati nelle cantine vinicole. Indicazioni operative per la gestione dei rischi”, prodotto dall’ ATS Pavia e a cura di Gioia De Paschale, Antonio Bordati, Cristina Gremita (ATS Pavia) e Adriano Bacchetta (European Interdisciplinary Applied Research Center for Safety – Parma).

Il processo di valutazione dei rischi

Con riferimento ai luoghi di lavoro nelle cantine vitivinicole si indica che “dovranno essere valutate, ad esempio, le caratteristiche relative a pavimentazione ed aerazione, nonché i volumi degli ambienti; per i rischi derivanti dall’uso di attrezzature ed impianti dovrà essere accertata l’assenza di pericolo di contatto con organi in movimento o che possono essere accidentalmente rimessi in moto”.

Dovrà poi essere considerato il rischio chimico, “da intendersi quale rischio infortunistico, oltre che tecnopatico, correlato sia all’impiego di prodotti durante le pratiche di cantine, sia allo sviluppo di gas e vapori pericolosi nel varie fasi di trasformazione delle uve”.

Altre fonti di rischio sono costituite, inoltre, “da silice, anidride solforosa, prodotti sanificanti e detergenti. Il datore di lavoro dovrà prendere in considerazione, in particolare, le loro proprietà pericolose, il livello, il modo e la durata dell’esposizione, le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti”. E si dovrà tenere conto anche “della formazione dei lavoratori e delle differenze di genere, età e provenienza”.

Chiaramente attraverso la valutazione dei rischi dovranno poi “essere attuate le misure finalizzate all’eliminazione/contenimento dei rischi individuati e dovrà essere prodotto il documento di cui all’art. 17 del D.lgs. 81/08”.

Senza dimenticare che ogni variazione di rischio “dovrà comportare l’aggiornamento della valutazione”. E per le attrezzature ed impianti che lo prevedono, “dovranno essere presenti documenti attestanti il permanere dei requisiti di sicurezza (verbali di verifiche periodiche oltre che le certificazioni di conformità”.

La documentazione da tenere in azienda

Il documento si sofferma anche sulla documentazione da tenere in azienda a disposizione degli organi di controllo:

  • nomine: RSPP, medico competente, addetti emergenza
  • Certificati di idoneità alla mansione
  • Documento di valutazione dei rischi
  • Attestati di formazione/aggiornamento
  • Procedure di emergenza
  • Schede tecniche dei DPI
  • Schede di sicurezza dei prodotti chimici
  • Certificati di conformità e verbali di omologazone/verifica di impianti e attrezzature
  • Manuali di istruzione e uso attrezzature CE

La valutazione per gli ambienti a sospetto di inquinamento o confinati

Riguardo poi alla valutazione relativa ai rischi correlati agli ambienti a sospetto di inquinamento o confinati, il documento indica che in primo luogo “occorre verificare se esistono valide soluzioni individuate sulla base del principio generale di riduzione del rischio alla fonte ed in relazione al progresso tecnologico, quali misure alternative rispetto all’introduzione di un lavoratore all’interno di un ambiente confinato o sospetto di inquinamento”.

E in caso di necessità di accesso, “tale evenienza deve essere motivata con esplicitazione all’interno del Documento di valutazione dei rischi”.

Nell’ipotesi poi che non siano realizzabili misure alternative e risulti quindi impossibile evitare le attività dei lavoratori all’interno di questi ambienti confinati o a rischio di inquinamento, “dovrà essere effettuata un’analisi approfondita di tutti luoghi, attività, potenziali pericoli e relativi fattori di rischio; in particolare:

  • individuazione dei luoghi sospetti di inquinamento o confinati
  • tipologia delle operazioni e loro durata;
  • tipologia delle attrezzature usate per la specifica attività;
  • quota e caratteristiche dell’ambiente confinato;
  • necessità di ventilazione forzata;
  • accessibilità e caratteristiche dei passaggi utilizzati per accedere ai luoghi confinati;
  • conformazioni e dimensioni dei passi d’uomo e comunque di tutti i possibili accessi;
  • requisiti strutturali che rendono particolarmente difficoltoso il soccorso ed il recupero di un soggetto infortunatosi all’interno;
  • identificazione dei punti di controllo/isolamento impianti;
  • condizioni microclimatiche, con particolare riferimento ai valori di temperatura ed umidità;
  • condizioni determinanti affaticamento fisico e conseguente necessità di pause;
  • eventuale difficoltà nelle comunicazioni tra operatori e con il sistema di soccorso esterno”.

Si sottolinea poi che nel processo di valutazione è necessario dedicare particolare attenzione “all’eventuale presenza di gas quali anidride carbonica, azoto, argon e relativo rischio di asfissia”.

Riportiamo dal documento uno schema relativo allo sviluppo di anidride carbonica e all’utilizzo di gas tecnici in cantina:

L’esposizione ad agenti chimici pericolosi durante il lavoro negli ambienti confinati delle cantine, “può determinare un rischio non basso per la sicurezza”, in questo caso “dovranno essere adottate tutte le misure preventive e protettive previste dal titolo IX capo 1 del D.lgs 81/08 – Protezione da agenti chimici”.

Infatti l’articolo 224 (Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi) prevede al comma 2 che se i risultati della valutazione dei rischi ‘dimostrano che, in relazione al tipo e alle quantità di un agente chimico pericoloso e alle modalità e frequenza di esposizione a tale agente presente sul luogo di lavoro, vi è solo un rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori e che le misure di cui al comma 1 sono sufficienti a ridurre il rischio, non si applicano le disposizioni’ degli articoli 225 (Misure specifiche di protezione e di prevenzione), 226 (Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze), 229 (Sorveglianza sanitaria), 230 (Cartelle sanitarie e di rischio).

Concludiamo rimandando ad una lettura integrale del documento dell’ATS Pavia che riporta specifiche indicazioni sui rischi da esposizione a gas e vapori, con particolare riferimento a:

  • rischio di asfissia
  • Anidride Carbonica
  • Azoto
  • Argon
  • Anidride solforosa
  • Alcool etilico.

https://www.puntosicuro.it/_resources/2015_2016_Lavori_spazi_confinati_cantine_vinicole_ATS_Pavia_6.pdf


Fonte:puntosicuro.it

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