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Il rilascio degli attestati di formazione: è un diritto dei lavoratori
Il provvedimento del Garante Privacy dell’11 settembre 2025 ribadisce che il datore di lavoro, in qualità di titolare del trattamento, è obbligato a fornire ai lavoratori gli attestati di formazione anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro.
Con lo stesso provvedimento, il Garante ha sanzionato la società Giada FM S.r.l. con una multa di 1.000 euro per non aver risposto correttamente e nei termini previsti alla richiesta di accesso ai dati personali presentata da un’ex dipendente.
La lavoratrice, dopo le dimissioni, aveva richiesto formalmente, copia degli attestati dei corsi di formazione seguiti e del certificato medico di idoneità.
La società sosteneva di non essere obbligata a fornire la documentazione, in quanto gli attestati erano stati rilasciati dal precedente datore di lavoro.
Di conseguenza, la lavoratrice ha presentato un reclamo al Garante e, a seguito, una formale richiesta di accesso ai dati personali ai sensi dell’articolo 15 del GDPR.
L’Autorità del Garante ha accertato tre violazioni: negazione del diritto di accesso ai dati personali (art. 15 GDPR), mancata risposta nei tempi previsti (art. 12 GDPR) e violazione del principio di correttezza nel trattamento dei dati (art. 5 GDPR) che hanno portato alla sanzione.
Ai sensi della normativa Privacy, quindi, il lavoratore dipendente ha il diritto di richiedere al datore di lavoro copia dei propri attestati.
È importante dunque sottolineare che il rilascio degli attestati da parte del datore di lavoro non è facoltativo, bensì un obbligo normativo che riconosce un diritto fondamentale ai lavoratori.




