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L’acquisto online non può essere «barattato» con la privacy

Le offerte di un sito di vendite online non possono essere rese accessibili solo a chi accetta di registrarsi e di fornire un consenso senza limiti all’utilizzo dei propri dati personali. Questo era, invece, quanto accadeva ai clienti di una società di shopping online. Clienti che, dopo aver ricevuto pubblicità indesiderata e aver visto fallire la richiesta di modificare il trattamento dei propri dati personali, si sono rivolti al Garante della privacy. 

Le indagini del Garante 
L’Authority ha avviato, attraverso il nucleo speciale privacy della Guardia di finanza, una serie di controlli e ha appurato che il sito di e-commerce segnalato applicava una policy della riservatezza poco rispettosa della legge. Infatti, la società di vendite online chiedeva ai clienti intenzionati ad acquistare i prodotti di registrarsi e li obbligava a barrare una casella attraverso la quale fornivano un consenso non differenziato all’utilizzo dei propri dati personali. Dunque, i dati potevano essere usati anche per finalità di promozione commerciale sia della società in questione sia dei propri partner commerciali.

Il consenso deve essere libero
Il Garante ha ricordato che il consenso al trattamento dei dati personali per essere valido deve essere libero e specifico e non sottoposto a condizioni. Non si può, quindi, obbligare una persona a ricevere pubblicità per avere accesso alla vetrina online di un sito.


Fonte: ilsole24ore.com

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