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Privacy: il responsabile protezione dati va nominato entro il 25 Maggio 2018
Attraverso la NEWSLETTER n. 432 del 15 settembre 2017, il Garante per la protezione dei dati personali ha fornito una serie di chiarimenti in merito alla nomina del Responsabile della protezione dei dati (chiamato anche Data Protection Officer – D.P.O.).
Sulla scorta di quanto stabilito dal Regolamento UE 2016/679 tutti gli enti pubblici e numerosi soggetti privati dovranno provvedere a tale nomina.
Quali requisiti deve avere il D.P.O.?
Per quanto attiene ai requisiti richiesti in capo a tale figura professionale, si stabilisce che il D.P.O. deve essere in possesso “della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all’articolo 39”.
La scelta può ricadere su un dipendente (sempre che l’ente o l’azienda disponga di un lavoratore con tali qualifiche) oppure su un soggetto esterno, attraverso “un contratto di servizi.”.
Una volta effettuata la nomina, il Titolare o il Responsabile del trattamento è tenuto a pubblicare “i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati” e a comunicarli “all’Autorità di controllo.”
Quando è obbligatoria la nomina del D.P.O.?
I casi, ricorrendo i quali la nomina (rectius, la designazione) è obbligatoria sono dettagliatamente riportati nell’art. 37 del Regolamento e sono i seguenti:
- il trattamento è effettuato da un’Autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le Autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali;
- le attività principali del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento consistono in trattamenti che, per loro natura, ambito di applicazione e/o finalità, richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala; oppure
- le attività principali del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento consistono nel trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui all’articolo 9 o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all’articolo 10.
Le precisazioni del Garante della Privacy
Il Garante invita a porre particolare attenzione al possesso, da parte del candidato a ricoprire tale incarico, di competenze ed esperienze specifiche. Non sono, al momento, richiesti attestati del possesso di determinate conoscenze né iscrizioni a particolari albi professionali.
Suddetti requisiti dovranno, inoltre, essere valutati tenendo bene a mente l’ambito nel quale il D.P.O. sarà chiamato ad agire; pertanto, va accertata una approfondita conoscenza della normativa di settore, ma anche un altrettanto approfondita conoscenza della organizzazione aziendale.
A proposito delle aziende ospedaliere, il Garante suggerisce di privilegiare il possesso, da parte dei candidati, di qualità professionali adeguate alla complessità del compito da svolgere.
Entro quando dovrà essere assunto il D.P.O.?
Considerato che tale adempimento deve essere realizzato entro il 25 maggio 2018 e che a decorrere da tale data le aziende e le pubbliche amministrazioni dovranno avere già applicato le prescrizioni di cui al regolamento europeo, le indicazioni fornite dall’Autorità garante per la protezione dei dati personali acquistano una enorme importanza.
Quali sanzioni sono previste per le aziende?
Per quanto attiene alle sanzioni che verranno applicate, ricordiamo che il Titolare e il Responsabile che violino gli obblighi di cui all’art. 37 sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria fino a €10.000.000 o per le imprese fino al 2% del fatturato mondiale annuo dell’esercizio precedente, se superiore. (art. 83, comma 4, lettera a Reg.).
Fonte: fiscoetasse.com