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RLS: quali sono le competenze non tecniche necessarie?
Come ricordato in numerosi articoli e convegni, si avverte sempre di più, nella gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, la “necessità di andare oltre agli aspetti formali” e si sottolinea spesso in materia di sicurezza l’importanza delle “competenze comunicative, leadership, gestione dello stress, ecc”.
A presentare in questi termini queste necessità e a permetterci di analizzare il contributo delle competenze non tecniche nei profili di ruolo dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), è il seminario “Le competenze non tecniche a supporto del ruolo del RLS”, che, organizzato presso il “ Centro per la Cultura della Prevenzione nei luoghi di lavoro e di vita” di Milano, si è tenuto il 27 marzo 2019.
Ricordiamo, a questo proposito, che con le competenze non tecniche (NTS) si intendono ad esempio abilità cognitive, comportamentali e interpersonali complementari alle competenze di carattere tecnico.
La partecipazione e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Nell’intervento “Le competenze non tecniche collegate alle attribuzioni del RLS dettate dall’art.50”, a cura di Augusto Piazza (Consulente Sportello Ambiente e Sicurezza per RLS – Lecco) si ricorda che l’obiettivo del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ( D.Lgs. 81/2008) non è la “sola messa a norma” ma è il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori, anche attraverso la creazione di un “sistema di gestione permanente e organico”.
E il sistema di gestione si basa su:
- “precise responsabilità del datore di lavoro
- competenze e ruoli precisi
- una completa valutazione dei rischi e conseguente…
- programma di prevenzione e protezione
- partecipazione dei lavoratori”.
La partecipazione avviene poi anche attraverso:
- “informazione
- formazione
- rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)”.
Le condizioni per la rappresentanza dell’RLS
La relazione si sofferma poi sulle condizioni per la rappresentanza dell’RLS.
Che cosa ha in mente un RLS quando si pone domande sulla propria “Condizione per la rappresentanza”:
- quali conoscenze devo avere?
- quali attitudini è meglio possedere?
- chi mi dà una legittimazione del mio ruolo?
- quali responsabilità ho come RLS?
- quali poteri ho come RLS?
La consapevolezza situazionale degli RLS
La relazione si sofferma poi sul tema della consapevolezza situazionale, sulla capacità di raccogliere le informazioni e di interpretarle correttamente. E dunque anche di anticipare gli scenari futuri.
Si indica che essere consapevoli per un RLS “deriva certamente da una serie di conoscenze o competenze tecniche, ma anche da competenze non tecniche come:
- le attitudini
- le modalità di rapporto con gli altri
- saper individuare le persone e gli eventi chiave
Competenze “da ‘giocare’ nei diversi momenti di consultazione che l’art. 50 prevede, specie la riunione periodica.
Riprendiamo dal Testo Unico, riguardo al ruolo dell’RLS, il primo comma dell’articolo 50:
Articolo 50 – Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni; b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva; c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente; d) è consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’articolo 37; e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed alle miscele pericolose59, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali; f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall’articolo 37; h) promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori; i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito; l) partecipa alla riunione periodica di cui all’articolo 35; m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione; n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività; o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro. (…) |
Il RLS – continua il relatore – “deve saper comunicare e quindi:
- Ascoltare gli altri
- Esprimere giudizi costruttivi
- Chiedere spiegazioni
- Sottolineare le proprie convinzioni
- Soffermarsi anche qui sul fattore umano”.
Inoltre il RLS “deve saper leggere il contesto, ma deve anche aiutare gli attori con lui coinvolti nelle attività di prevenzione (RSPP, MC DDL) a soffermarsi sul fattore umano e sulla difficoltà che l’uomo ha nella percezione del rischio e sulla poco diffusa capacità di saper cogliere i segnali forti e deboli di un contesto”.
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, sempre con riferimento a quanto richiesto dall’articolo 50, deve poi “saper lavorare in squadra (Teamwork), prima di tutto con RSPP, ma scambiare informazioni con i lavoratori ed i preposti, e provare a coordinare sia le attività di segnalazione che quelle volte alla prevenzione”.
Da questo punto di vista è importante formalizzare con il SPP “il coinvolgimento anche dell’RLS nell’analisi degli Infortuni e dei mancati infortuni”.
Dopo un infortunio è bene “proporre sempre questa domanda: ‘si è fatto male Pinco Pallino, se al suo posto ci fossero stati Tizio o Caio si sarebbero fatti male anche loro?’”
Infine l’articolo 20 sugli obblighi dei lavoratori alle lettera e) indica che è ‘un preciso obbligo segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi (…) nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo (…) dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza’.
E dunque, conclude il relatore, “le competenze da sviluppare per la concreta applicazione di questo obbligo riguardano anche le capacità di agire nei (e sui) sistemi di comunicazione organizzativa, nonché sui significati attribuiti nelle diverse organizzazioni e ai diversi gradini della gerarchia aziendale”.
Infatti si fa presto a dire che “c’è l’obbligo di ‘segnalare immediatamente’, ma occorre avere consapevolezza delle implicazioni che questo obbligo comporta riguardo a:
- i sistemi di comunicazione esistenti in azienda
- i decisori
- il gradimento che i decisori potranno mostrare una volta informati delle ‘deficienze’”.
Fonte: puntosicuro.it