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Videosorveglianza: le regole sulle riprese in luogo pubblico e la privacy
Videosorveglianza e fotografia sono due attività che non possono essere equiparate in quanto la prima consiste nel registrare delle immagini ai fini della sicurezza, pubblica e privata, e la seconda nel cogliere delle immagini a fini artistici. Ma, in entrambi i casi, secondo quanto stabilito dalla legge e dal Garante della privacy, coloro che vengono ritratti nelle immagini devono essere preventivamente informati.
La normativa riguardante i sistemi di videosorveglianza è contenuta nel “Provvedimento in materia di videosorveglianza“, emanato in data 8 Aprile 2010 dal Garante della Privacy. Il nuovo Provvedimento Generale sostituisce quello emanato nel 2004, in virtù dell’aumento massiccio dell’utilizzo di tali sistemi da parte di soggetti pubblici e privati. Le immagini riprese avvalendosi di impianti di videosorveglianza rientrano nella categoria dei dati personali. Chi fa uso di questi sistemi, deve pertanto attenersi al “Codice in Materia dei Dati Personali“, nel quale sono riportate le eventuali sanzioni a carico dei trasgressori.
Il principio generale in materia stabilisce che chiunque installi un sistema di videosorveglianza deve provvedere a segnalarne la presenza, facendo in modo che qualunque soggetto si avvicini all’area interessata dalle riprese sia avvisato della presenza di telecamere già prima di entrare nel loro raggio di azione.
La segnalazione deve essere effettuata tramite appositi cartelli, collocati a ridosso dell’area interessata, ed in modo tale che risultino chiaramente visibili. Nel caso in cui i sistemi siano attivi durante le ore notturne, i cartelli devono essere opportunamente illuminati. Essi devono inoltre contenere un simbolo o un’immagine stilizzata di semplice comprensione che rimandi all’uso di telecamere, il nominativo dei soggetti che hanno accesso alle strumentazioni e alla visualizzazione delle immagini riprese, ed un riferimento all’informativa completa (ovvero all’art. 13 del “Codice in Materia dei Dati Personali”).
Le riprese effettuate per fini di sicurezza e tutela dell’ordine pubblico, con particolare riferimento alla prevenzione di reati o atti di vandalismo e alla sicurezza sul lavoro, costituiscono un’eccezione, e non necessitano dell’obbligo di segnalazione. Normalmente, per installare un sistema di videosorveglianza, non è necessario l’assenso da parte del Garante della privacy; fanno però eccezione tutti i casi in cui sussiste il rischio di ledere i diritti e le libertà fondamentali o la dignità degli individui ripresi.
Necessitano ad esempio di verifica preliminare i sistemi che fanno uso di tecnologie in grado di rilevare dati biometrici, di individuare determinati eventi o comportamenti anomali, o di riconoscere automaticamente una persona sulla base delle immagini riprese.
La conservazione delle immagini deve avere una durata prestabilita e non eccedente le 24 ore; in situazioni particolari, nelle quali sussiste un elevato fattore di rischio (ad esempio banche), la durata massima si estende ad una settimana; se si necessita di una conservazione dei dati più lunga sarà invece necessaria la verifica preliminare del Garante.
Come previsto dal “Codice in Materia dei Dati Personali”, il titolare ha l’obbligo di prendere le misure di sicurezza minime onde evitare la distruzione, la perdita, l’accesso abusivo alle immagini, nonché il loro utilizzo per scopi incoerenti con le finalità previste. In particolare, nel caso di videosorveglianza, il Garante prescrive che il titolare si preoccupi di controllare l’attività svolta dal personale che ha accesso ai dati acquisiti, per impedirne la duplicazione o distruzione.
È inoltre obbligatorio predisporre la cancellazione delle registrazioni effettuate, anche con sistemi automatici, entro il termine del periodo di conservazione.
La legge n. 633/1941, la legge sul diritto d’autore, all’art. 96 stabilisce che “il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa”, mentre, all’art. 97 evidenzia che “non occorre il consenso della persona ritratta quando la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali o quando la riproduzione è collegata ad avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico svoltisi in pubblico”. Pertanto, la diffusione dell’immagine di una persona necessita sempre, preventivamente, il suo consenso, a meno che non si tratti di un personaggio pubblico o vi siano altre circostanze che superano tale obbligo.
La persona ritratta nelle immagini deve prestare il suo consenso alla pubblicazione, o alla diffusione, per iscritto, compilando un’apposita liberatoria nella quale vengono indicati i propri dati anagrafici, quelli del fotografo o del cineoperatore e, ovviamente, l’autorizzazione all’utilizzo, con firma leggibile e data. Nel caso in cui si tratti di minore, il consenso deve essere concesso dai genitori, o di chi ne fa le veci.
La liberatoria all’utilizzo delle immagini non è irreversibile ma, al contrario, può essere revocata in ogni momento, con comunicazione scritta, da parte della persona ritratta.
Alla luce di quanto detto è impensabile pensare di girare con un cartello o avviso che indichi che si stanno effettuando delle riprese fotografiche.
Pertanto, per non contravvenire ai dettami di legge, è necessario sempre:
1) avvisare la persona che si desidera scattare una fotografia, o che è stata appena scattata una fotografia, mostrandola e chiedendo il suo permesso alla divulgazione, se si vuole ad esempio pubblicarla;
2) provvedere, con le tecniche di post produzione, a camuffare il volto, per non divulgare l’identità di chi non desidera prestare il consenso.
La giurisprudenza conferma quanto detto.
“L’installazione di un impianto di videosorveglianza all’interno di un esercizio commerciale, costituendo trattamento di dati personali, deve formare oggetto di previa informativa, ex art. 13 del d.lgs. n. 196 del 2003, resa ai soggetti interessati prima che facciano accesso nell’area videosorvegliata, mediante supporto da collocare perciò fuori del raggio d’azione delle telecamere che consentono la raccolta delle immagini delle persone e danno così inizio al trattamento stesso” Corte di Cassazione, sentenza n. 13663 del 5 luglio 2016.
“Il consenso alla pubblicazione della propria immagine costituisce un negozio unilaterale, avente ad oggetto non il diritto, personalissimo ed inalienabile, all’immagine, ma soltanto il suo esercizio; tale consenso, sebbene possa essere occasionalmente inserito in un contratto, è revocabile in ogni tempo e anche in difformità di quanto pattuito contrattualmente, salvo in questo caso, il diritto dell’altra parte al risarcimento del danno. In assenza di una revoca (tempestiva, e cioè anteriore all’utilizzazione dell’immagine), il consenso precedentemente prestato resta efficace e legittima l’uso che ne sia stato fatto in conformità delle previsioni contrattuali, accertabile, da parte del giudice di merito, con gli ordinari mezzi processuali e insindacabile in Cassazione, laddove sostenuto da motivazione congrua ed esente da vizi logici e giuridici”. Corte di Cassazione, sentenza n. 27506 del 19 novembre 2008.
Fonte: laleggepertutti.it