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Alternanza scuola-lavoro: sicurezza degli studenti
Sappiamo che l’art. 2 del D.Lgs. 81/2008 indica espressamente che è equiparabile al lavoratore il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro. E sono equiparabili ai lavoratori anche gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazione o ai laboratori in questione.
Partendo da questa equiparazione tra studenti e lavoratori torniamo a parlare del tema dell’ alternanza scuola-lavoro, affrontato già in passato dal nostro giornale con articoli, contributi e interviste dedicate, attraverso i contenuti di un intervento al convegno “La gestione della sicurezza nell’alternanza scuola-lavoro” che, organizzato dall’ I.I.S. “Leonardo da Vinci” e dalla RESAS, la Rete delle Scuole ed Agenzie per la Sicurezza della Provincia di Firenze, si è tenuto a Firenze il 24 maggio 2017.
In particolare nell’intervento “Modelli operativi nella gestione della formazione sulla sicurezza”, a cura del Prof. Stefano Morandi (RESAS), dopo aver accennato alla equiparazione ex D.Lgs. 81/2008, ci si sofferma sulla formazione in tema di salute e sicurezza.
Ad esempio ricordando, secondo quanto riportato in documenti e risposte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) , che “l’impegno per l’istituzione scolastica riguarda sempre la formazione generale, che viene certificata da un attestato di frequenza e superamento della prova di verifica, costituente un credito formativo permanente in base a quanto indicato dall’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011”. E con riguardo, invece, alla formazione specifica, “lo studente che partecipa alle esperienze di alternanza dovrà svolgere attività di formazione di durata variabile, in funzione del settore di attività svolta dalla struttura ospitante e del relativo profilo di rischio. Detto segmento di formazione, secondo il D.Lgs. 81/2008, articolo 37, comma 1, è a cura del datore di lavoro, identificato nel soggetto ospitante, che conosce i rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda”. Tuttavia “qualora la struttura ospitante non fosse in grado di assicurare la formazione specifica, può delegare la scuola ad impartirla in relazione alla valutazione dei rischi a cui è sottoposto lo studente in alternanza rispetto ai compiti assegnati, alle macchine e attrezzature da utilizzare, ai tempi di esposizione previsti, ai dispositivi di protezione individuale forniti. Gli accordi sono definiti nell’ambito della Convenzione sottoscritta tra scuola e struttura ospitante nella quale sono dettate le disposizioni sul soggetto a carico del quale rimane l’onere della formazione”.
Inoltre, con riferimento al manuale INAIL MIUR “Gestione del sistema sicurezza e cultura della prevenzione nella scuola“, si indica che le attività di formazione “devono essere viste dalle scuole come un investimento e non solo un impegno. Per perseguire una concreta sicurezza, la cooperazione e il coinvolgimento di tutti i soggetti dell’istituto costituiscono elementi fondamentali”. Ed è necessario “adottare una politica partecipativa affinché tutte le informazioni, conoscenze, problematiche relative alla sicurezza diventino oggetto di comunicazione fra tutto il personale e tra gli allievi”.
Si indica poi che, a differenza degli altri ambienti di lavoro, il sistema scolastico ha la funzione di “formare futuri cittadini e lavoratori”. E che nella scuola “la presenza ‘fisiologica’ di competenze specialistiche in materia di formazione e situazioni logistiche dedicate non ha confronti rispetto ad altri contesti lavorativi”. E ormai la salute e sicurezza sono riconosciute come “tematiche imprescindibili nel concreto sviluppo del processo educativo degli allievi, e quindi del mandato istituzionale e della mission della scuola”.
In questo senso nella scuola – “intendendo tutti gli istituti di ogni ordine e grado” – il D.Lgs. 81/2008 deve essere “interpretato sì come opportunità per creare un ambiente di lavoro sicuro, ma soprattutto occasione di promozione e formazione di una ‘cultura della sicurezza’”.
Si sottolinea poi che l’educazione alla sicurezza “è un aspetto dell’educazione della persona e del cittadino e quindi un’area di pertinenza della scuola. Una mentalità orientata alla sicurezza e un’adesione consapevole e convinta alle norme e alle procedure corrette nascono da un atteggiamento più generale improntato alla responsabilità, al senso del limite, al rispetto per sé e per gli altri, alla legalità che deve radicarsi profondamente nella persona sin dalla più giovane età e tradursi in comportamenti coerenti”.
E se in gioco sono atteggiamenti e comportamenti, “la scuola, considerando la non consequenzialità tra saperi e comportamenti, non può limitarsi a ‘istruire’, ma dovrà adottare una didattica fondata sulle competenze, intese come ‘sapere agito’, per far acquisire la capacità di impiegare le conoscenze e le abilità nella soluzione di problemi e nella gestione di situazioni d’esperienza in modo autonomo e responsabile”. Inoltre il processo di acquisizione delle competenze idonee a lavorare in sicurezza “non può essere schematizzato in momenti singoli e separati, ma rappresenta la somma di vari interventi educativi che vanno dall’addestramento professionale all’informazione, dalla sensibilizzazione alla formazione”.
In particolare le scuole (Istituti di istruzione secondaria di II° grado) “erogano ai propri studenti (equiparati a lavoratori) durante il ciclo scolastico, in modalità curriculare (e/o extracurriculare), la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ai sensi del D. Lgs. 81/08 e dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011), con valore di credito formativo valido per le attività in alternanza scuola-lavoro”.
Il documento si sofferma sulle possibili modalità di erogazione della formazione generale e specifica, con riferimento alla modalità in presenza e alla modalità in e-learning (in questo secondo caso “al termine del corso, lo studente deve superare un test per comprovare l’avvenuto apprendimento delle materie trattate”).
E a integrazione della formazione specifica relativa ai rischi di settore, “l’Azienda ospitante deve garantire l’in-formazione dell’allievo su:
– i rischi riferiti alla mansione a cui sarà adibito;
– le misure aziendali di prevenzione e di emergenza”.
Non bisogna poi dimenticare l’importante “ruolo di raccordo svolto dal tutor scolastico insieme al tutor aziendale nella gestione della integrazione della formazione, con il supporto ‘tecnico’ del SPP scolastico e del SPP aziendale”.
A questo proposito l’intervento, che vi invitiamo a leggere integralmente, riporta utili informazioni su un modello proposto e già attuato in alcune realtà (ad esempio Asl Vallecamonica-Sebino e Asl Brescia).
Veniamo infine ad informazioni sulla organizzazione della formazione.
La scuola è ‘soggetto organizzatore del corso’ con riferimento alla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. E il dirigente scolastico, quale ‘responsabile del progetto Formativo’:
– “individua i docenti che hanno titolo ad erogare la formazione;
– elabora un Progetto di Istituto che assicuri la corretta erogazione dei contenuti della formazione generale e specifica, integrata nel programma scolastico”.
Altri aspetti organizzativi:
– “suddivisione dei gruppi di studenti (ad esempio per classi o, laddove necessario, per gruppi diversi, …) in modo tale che venga sempre rispettato il limite delle 35 unità;
– tenuta e verifica della corretta compilazione del ‘registro di presenza’ al fine di documentare l’obbligo di partecipazione e frequenza ad almeno il 90% delle ore di formazione erogate;
– ogni Scuola individua le modalità specifiche con le quali verificare l’apprendimento esprimendo allo scopo un giudizio finale di superamento/non superamento delle prove di verifica;
– la Scuola conserverà traccia dei risultati di apprendimento con le usuali modalità previste per la normale documentazione scolastica”.
E tornando a quanto contenuto nel Manuale INAIL MIUR si segnala che le iniziative formative “devono comprendere metodi di insegnamento basati sul coinvolgimento dei soggetti e avvalersi di tecniche attive”. Ad esempio “sviluppare discussioni su problemi intervenienti o su soluzioni trovate, diffondere la conoscenza di esperienze positive per la sicurezza, portare esempi di comportamenti sicuri” … E per questo è conveniente “utilizzare risorse interne (RSPP/ASPP, RLS, medico competente, preposti) perché conoscono le persone, le situazioni di lavoro e le relazioni e sono in grado di usare gli stimoli più adatti a motivarle. Inoltre, le figure interne hanno la possibilità di verificare nel tempo l’apprendimento e di capire quali sono gli aspetti che devono essere ripresi”.
Senza dimenticare che il punto di partenza di una formazione efficace è “la percezione dei problemi da parte dei destinatari a confronto con i dati oggettivi, le loro esperienze ed aspettative”.
Infine il relatore, che si sofferma anche sulle azioni di supporto per le scuole della Rete RESAS, ricorda poi che nei confronti degli insegnanti “la formazione in materia di sicurezza si dovrà estendere anche alla trasmissione di competenze idonee a formare, a loro volta, gli allievi. Si prevede in tal modo un sistema di formazione a cascatache vede al vertice il SPP e alla base gli allievi, funzionale da una parte alla sicurezza dell’ambiente di lavoro scuola dall’altra rispondente agli scopi educativi dell’istituzione scolastica”.
Fonte: ilfaro24.it