- Garante Privacy – Guida all’applicazione del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali
- Blitz nei cantieri, trovato anche operaio che manovrava la gru senza abilitazione
- Grave in ospedale dopo il colpo di calore in cantiere, Spinelli: “Fondamentale la sicurezza sui luoghi di lavoro, evitare il rischio caldo”
- Sicurezza: il DVR per chi guida mezzi aziendali stradali
- Alcol e lavoro: costruzioni e trasporti tra i settori più a rischio
- Lavoro notturno e lavoro a turni: effetti sulla salute e prevenzione
- Sanità: per le ricette transfrontaliere servono maggiori garanzie
- Telemarketing, Garante: il “no” dell’utente va registrato subito
- Whistleblowing: sì del Garante privacy al recepimento della direttiva Ue
- Garante privacy: illecite le email pubblicitarie senza consenso Inserire un link per disiscriversi non rende l’invio lecito
- Lavoro: Garante Privacy ribadisce il no al controllo a distanza, sanzionata un’azienda
- Obblighi informativi per le erogazioni pubbliche
- Obblighi informativi per le erogazioni pubbliche #2
- La sicurezza di trabattelli, piccoli trabattelli e attrezzature speciali
- Le responsabilità penali dell’RSPP in relazione agli appalti
- Google: Garante privacy stop all’uso degli Analytics. Dati trasferiti negli Usa senza adeguate garanzie
- Sicurezza sul lavoro: cambia la formazione in azienda
- Formazione: cosa succede in assenza del nuovo accordo Stato Regioni?
- Amazon ha bloccato alcuni progetti per migliorare la sicurezza sul lavoro
- Gli utenti chiedevano di esercitare il diritto all’oblio ma i loro dati venivano pubblicati online: sanzionato Google per violazione della privacy
Green Pass: Ok del Garante Privacy alle nuove modalità per revoca e uso Super Green Pass
Il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso, in via d’urgenza, parere favorevole sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che aggiorna le disposizioni relative alle Certificazioni verdi e agli obblighi vaccinali per alcune categorie di lavoratori.
Nel provvedimento, l’Autorità ha evidenziato come, allo stato attuale della situazione epidemiologica, il complesso delle misure, adottate anche a seguito delle interlocuzioni con il Ministero della salute, siano conformi al principio di liceità e, più in generale, alla disciplina sulla protezione dei dati personali.
In particolare, lo schema di decreto, accogliendo l’invito più volte espresso dall’Autorità, dà piena attuazione alla revoca delle certificazioni verdi, in caso di contagio sopravvenuto, tramite una procedura che prevede anche che l’interessato venga informato, utilizzando i dati di contatto dallo stesso forniti. A questo tipo di procedura se ne aggiunge una specifica relativa ai “green pass” rilasciati o ottenuti in maniera fraudolenta.
Nello schema viene previsto inoltre che i soggetti tenuti alla verifica del possesso delle certificazioni verdi vengano specificamente istruiti sulla possibilità di utilizzare la modalità “rafforzata” solo ed esclusivamente nei casi in cui lo richieda la legislazione vigente.
Nei casi in cui il lavoratore si avvalga della facoltà di consegnare la certificazione verde al datore di lavoro, quest’ultimo è comunque tenuto a effettuare il regolare controllo sulla perdurante validità, mediante lettura del QR code della copia in suo possesso attraverso l’app VerificaC19 o mediante le previste modalità automatizzate.
È stata inoltre disciplinata l’annotazione sugli albi professionali “senza ulteriori specificazioni dalle quali sia possibile desumere il mancato rispetto dell’obbligo vaccinale da parte dell’esercente la professione sanitaria”, prevedendo soltanto l’indicazione della circostanza che il professionista è sospeso.
Dopo i casi registrati di diffusione online di numerose certificazioni verdi, come ulteriore misura di garanzia è stata prevista, all’atto del rilascio del green pass da parte degli operatori sanitari, la registrazione di informazioni aggiuntive: identificativo dell’operazione; codice fiscale o identificativo del soggetto che ha eseguito l’operazione; modalità di autenticazione dell’operatore sanitario; codice fiscale o i dati anagrafici dell’interessato; l’identificativo univoco del certificato (UVCI) della certificazione; data e ora dell’operazione.
Il Garante della Privacy ha comunque chiesto al Ministero della salute alcune integrazioni per rendere evidente all’interessato la modalità di verifica utilizzata dal verificatore, introducendo, all’interno dell’app VerificaC19, elementi testuali, grafici e visivi per le due modalità di verifica (“base” o “rafforzata”).
In conseguenza degli specifici rischi connessi ai trattamenti di dati personali in esame e avendo particolare attenzione alle possibili conseguenze discriminatorie, anche indirette, nel contesto lavorativo, l’Autorità ha chiesto al Ministero della salute di aggiornare la valutazione di impatto sulla protezione dei dati.
Fonte: https://www.garanteprivacy.it/