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La sicurezza di trabattelli, piccoli trabattelli e attrezzature speciali
Come ricordato nei nostri articoli e in diverse puntate di “ Imparare dagli errori” i trabattelli sono opere provvisionali che sono stati identificati in ambito legislativo e normativo spesso con termini differenti: ponti su ruote a torre, piccoli trabattelli, ponteggi su ruote, torri mobili di accesso e di lavoro.Al di là dei nomi che possono essere diversi, tuttavia queste attrezzature hanno la caratteristica di essere connessi a un elevato numero di infortuni professionali.
Per migliorare la prevenzione e le tutele in ambito lavorativo, crediamo sia utile, al di là della confusione terminologica, conoscere meglio queste attrezzature. E magari non solo dal punto di vista dei rischi, ma anche da quello della tipologia, della classificazione e dei requisiti, aspetti che sono importanti per scegliere, di volta in volta, l’attrezzatura più adatta e sicura.
Ci soffermiamo oggi sulle tipologie di trabattelli con riferimento al contenuto del documento Inail dal titolo “ Trabattelli. Guida tecnica per la scelta, l’uso e la manutenzione”; un documento realizzato dal Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (DIT) con lo scopo di fornire, come dice il titolo, “un indirizzo per la scelta, l’uso e la manutenzione dei trabattelli da utilizzare nei luoghi di lavoro”.
Riguardo alla tipologia di queste attrezzature provvisionali l’articolo si sofferma sui seguenti argomenti:
- I trabattelli e la normativa tecnica di riferimento
- Le norme tecniche, i trabattelli e i piccoli trabattelli
- La particolarità delle attrezzature speciali movibili
I trabattelli e la normativa tecnica di riferimento
Il documento, a cura di Luca Rossi e Francesca Maria Fabiani (DIT, Inail), riporta alcune norme tecniche di riferimento relative ai trabattelli:
- UNI EN 1004-1:2021 – Trabattelli costituiti da elementi prefabbricati – Parte 1: Materiali, dimensioni, carichi di progetto, requisiti di sicurezza e prestazionali
- UNI EN 1004-2:2021 – Trabattelli costituiti da elementi prefabbricati – Parte 2:Regole e linee guida per la preparazione di un manuale d’istruzioni.
- UNI 11764:2019 – Attrezzature provvisionali – Piccoli trabattelli su due ruote – Requisiti e metodi di prova.
Con riferimento a queste norme tecniche possono essere individuate le seguenti tipologie di trabattelli:
- Trabattelli (UNI EN 1004-1:2021, UNI EN 1004-2:2021);
- Piccoli trabattelli (UNI 11764:2019).
Esistono poi sul mercato delle “attrezzature speciali movibili” che – indica il documento Inail – “non sono conformi alle norme tecniche”.
Queste attrezzature, generalmente concepite per risolvere particolari esigenze di lavoro, “hanno caratteristiche diverse dai trabattelli e dai piccoli trabattelli, in genere dimensionali (ad esempio l’altezza, la configurazione a più campate), oppure di utilizzo (per esempio per l’accesso ad altra opera)”.
Le norme tecniche, i trabattelli e i piccoli trabattelli
Partiamo dai trabattelli, con riferimento alla UNI EN 1004.
Questi trabattelli sono “generalmente destinati a lavori nei quali è necessario che gli stessi debbano essere spostati, disassemblati e riconfigurati rapidamente”.
Le attrezzature:
- “sono strutture temporanee costituite da elementi prefabbricati;
- dispongono di stabilità propria;
- dispongono di quattro piedini con ruote;
- sono costituiti da una sola campata;
- dispongono di una o più piattaforme, in base alla loro altezza;
- devono essere progettati in modo che possano essere montati, trasformati e smontati senza la necessità di utilizzare dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto;
- non possono essere utilizzati come attrezzatura per accesso ad altra struttura;
- non possono essere utilizzati come punti di ancoraggio ai quali agganciare i dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto”.
Il documento riporta poi molte altre descrizioni delle caratteristiche dei trabattelli nel paragrafo dedicato alla “classificazione”.
Invece i piccoli trabattelli (UNI 11764) sono generalmente destinati ad essere “utilizzati in contesti specifici quali spazi ristretti e/o luoghi ad altezza ridotta ove devono essere spostati, disassemblati e riconfigurati rapidamente. Viste le ridotte dimensioni possono essere usati da parte di una persona alla volta e sopportare un carico massimo di 150 kg che comprende il lavoratore, gli utensili, le attrezzature ed il materiale”.
Inoltre:
- “sono strutture temporanee costituite da elementi prefabbricati;
- dispongono di stabilità propria;
- dispongono di due piedini e due ruote;
- sono costituiti da una sola campata;
- dispongono di una o due piattaforme, in base alla loro altezza;
- devono essere progettati in modo che possano essere montati, trasformati e smontati senza la necessità di utilizzare dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto;
- non possono essere utilizzati come attrezzatura per accesso ad altra struttura;
- non possono essere utilizzati come punti di ancoraggio ai quali agganciare i dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto”.
Anche in questo caso varie altre caratteristiche sono riportate nel paragrafo relativo alla classificazione di queste attrezzature.
La particolarità delle attrezzature speciali movibili
Infine parliamo delle attrezzature speciali movibili che sono generalmente “destinate a lavori nei quali è necessario che le stesse debbano essere spostate, disassemblate e riconfigurate rapidamente, per particolari esigenze lavorative”.
Queste attrezzature non sono conformi alle norme tecniche e:
- “sono strutture temporanee costituite da elementi prefabbricati;
- possono disporre di stabilità propria o meno;
- dispongono di ruote;
- possono avere una geometria complessa;
- dispongono di una o più piattaforme, in base alla loro altezza”.
Si indica poi che in generale devono soddisfare, in quanto attrezzature movibili, i requisiti previsti nel d.lgs. 81/2008 ed in particolare nell’art. 140.
Un esempio di attrezzatura speciale movibile è “una attrezzatura movibile per l’accesso ad altra struttura. Non rientrando nel campo di applicazione di alcuna norma tecnica, il fabbricante deve redigere una specifica di prodotto da lui ritenuta la più opportuna, con l’esecuzione di calcoli e/o prove. Potrebbe essere necessario il supporto di un tecnico abilitato ad effettuare il progetto della attrezzatura speciale movibile, qualora il fabbricante non sia in possesso delle necessarie competenze”.
Si sottolinea che è necessario che il fabbricante, nella valutazione dei rischi, “tenga conto del particolare impiego dell’attrezzatura speciale movibile, ad esempio l’utilizzo dell’attrezzatura per l’accesso ad altra struttura, comunemente detto ‘sbarco in quota’, non previsto nelle norme tecniche”.
In ogni caso il fabbricante deve fornire “il manuale di istruzioni redatto avvalendosi della UNI EN 1004-2:2021 come utile riferimento per le parti applicabili”. Tale manuale “fa parte della attrezzatura speciale movibile e deve essere scritto nella lingua ufficiale del paese nel quale il prodotto è immesso sul mercato. Le istruzioni devono indicare l’uso previsto e contenere tutte le informazioni necessarie al lavoratore per l’uso della attrezzatura speciale movibile”.
Inoltre il fabbricante deve apporre sull’attrezzatura speciale movibile un cartellino che riporti almeno le seguenti informazioni:
- “il nome o marchio del fabbricante;
- il nominativo del prodotto: ad esempio ‘Attrezzatura speciale su ruote’;
- il riferimento legislativo rispettato per la fabbricazione: d.lgs. 81/08 art. 140;
- la specifica tecnica interna rispettata per la fabbricazione: ad esempio “Specifica aziendale AS4”;
- la classe di carico: ad esempio 300 kg/m2;
- il numero massimo dei lavoratori: ad esempio 2;
- l’altezza massima all’esterno/all’interno: ad esempio 10/14 m;
- la tipologia di accesso: ad esempio AXXX scala a rampa;
- la modalità di accesso: ad esempio EI esterno e interno”.
Per avere ulteriori informazioni sulle caratteristiche di queste attrezzature rimandiamo alla lettura integrale del documento Inail che riporta informazioni su
- classi di carico
- classi di utilizzo
- classi di altezza
- classi di accesso
- requisiti prestazionali
- requisiti dimensionali.
Fonte: PuntoSicuro.it