- Calendario Corsi Videoconferenza Novembre – Dicembre 2024
- D.lgs. resilienza dei soggetti critici, ok del Garante ma più tutele per la privacy
- Dal Garante Privacy sanzione di 5mln di euro a un fornitore di luce e gas Agenti porta a porta attivavano contratti non richiesti a clienti ignari
- Calendario Corsi Videoconferenza Settembre – Ottobre 2024
- L’obbligo di impedire l’instaurarsi di prassi di lavoro non sicure
- L’obbligo di Vigilanza del Datore di Lavoro sul comportamento del Preposto
- Telemarketing, dal Garante sanzione di oltre 6 milioni di euro a Eni Plenitude Dei 747 contratti stipulati in una “settimana campione”, 657 sono arrivati da un contatto illecito
- Il tempo di cui l’RSPP deve disporre per poter svolgere i suoi compiti
- GDPR e intelligenza artificiale, il Report della task force europea su ChatGPT
- Concorsi della P.A.: online solo le graduatorie definitive dei vincitori Il Garante sanziona l’INPS per illecita diffusione di dati personali
- Calendario Corsi Videoconferenza Giugno – Luglio 2024
- Telemarketing: dal Garante Privacy sanzioni di 100mila euro a due gestori di energia Telefonate senza consenso e attivazione di contratti non richiesti
- Lavoro: Garante Privacy, il dipendente ha il diritto di accedere ai propri dati Sanzione di 20mila euro ad una banca
- GDPR: L’ importante ruolo del “Referente privacy”
- Pa: trasparenza siti, il Garante Privacy chiede più tutele per i dati personali
- Dossier sanitario: il Garante Privacy sanziona una Asl
- Quando il preposto è ritenuto responsabile dell’infortunio accaduto a un lavoratore
- Trasporti: Garante Privacy, più tutele per i dati degli abbonati Sanzionata un’azienda che aveva raccolto consensi marketing non validi
- Trasporti: Garante Privacy, più tutele per i dati degli abbonati Sanzionata un’azienda che aveva raccolto consensi marketing non validi
- Rischio chimico: chi ha la responsabilità della compilazione delle SDS?
No al social spam, Garante della privacy: “Per email di marketing serve consenso”
No al social spam. Se un indirizzo email è presente su un social network, non significa che possa essere utilizzato liberamente per qualsiasi scopo. Per inviare proposte commerciali, per esempio, è sempre necessario il consenso dei destinatari. Per questi motivi il Garante per la privacy ha vietato a una società l’ulteriore trattamento di indirizzi email senza consenso per attività di marketing.
L’intervento del Garante, spiega la newsletter dell’Autorità, ha preso le mosse dalla segnalazione di una società di consulenza finanziaria che lamentava l’invio di numerose email promozionali indirizzate alle caselle di posta elettronica di alcuni suoi promotori senza che questi ne avessero autorizzato la ricezione. Dagli accertamenti, svolti in collaborazione con il Nucleo Speciale Privacy della Guardia di Finanza, è emerso che la raccolta degli indirizzi di posta elettronica avveniva, oltre che con altre modalità, anche attraverso l’instaurazione di rapporti su Linkedin e Facebook o “pescando” contatti sui social. La società solo negli ultimi due anni ha inviato circa 100mila email pubblicitarie.
Il Garante, anche sulla base delle Linee guida del 4 luglio 2013 che hanno disciplinato peraltro proprio il fenomeno del “social spam”, ha quindi ritenuto illecito il trattamento degli indirizzi di posta elettronica. I dati trovati sui social network e, più in generale, presenti online, non possono essere usati liberamente, ha spiegato il Garante: non ha alcun fondamento normativo la tesi sostenuta dalla società secondo la quale l’iscrizione a un social network implica un consenso all’utilizzo dei dati personali per l’attività di marketing. Questa finalità non è compatibile con le funzioni dei social network, che puntano a condivider informazioni e a sviluppare contatti professionali, non a commercializzare prodotti e servizi.
Opinione sostenuta anche dalle Autorità per la privacy europee, che hanno espressamente escluso che l’iscrizione a un servizio presente sul web comporti la legittimità del trattamento dei dati personali da parte di altri partecipanti alla medesima piattaforma per l’invio di informazioni commerciali. Oltre alla contestazione amministrativa, l’Autorità si è riservata di contestare alla società anche la violazione dell’obbligo di rilascio dell’informativa. Alla società, infine, è stato prescritto di modificare il modello di richiesta di consenso sul sito, in modo che risulti chiara la finalità di marketing.
Fonte: tgcom24.mediaset.it