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Formazione: cosa succede in assenza del nuovo accordo Stato Regioni?
In assenza del nuovo accordo Stato Regioni continua ad applicarsi l’accordo vigente, che regolamenta solo l’aggiornamento quinquennale e anche in e-learning per i preposti (Circolare n. 1 del 2022 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro).
Con la legge di conversione del decreto-legge 146/2021 al comma 2 dell’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008 è stato aggiunto che “entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:
- l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
- l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa”.
Il problema è che entro il 30 giugno, come ricordato anche in nostri articoli e interviste, non si riuscirà ad “adottare” alcun accordo e probabilmente si dovranno aspettare i mesi successivi all’estate prima di vedere realizzato l’accorpamento, rivisitazione e modifica attesi.
Nel frattempo cosa succede? Ad esempio quando entreranno in vigore le novità sulla formazione dei preposti?
Per cominciare a dare una risposta ospitiamo oggi un contributo dell’avvocato Rolando Dubini dal titolo “In assenza del nuovo accordo Stato Regioni continua ad applicarsi l’accordo vigente”.
In assenza del nuovo accordo Stato Regioni continua ad applicarsi l’accordo vigente
Circola in questi giorni una interpretazione, destituita di ogni fondamento giuridico, secondo la quale dal 30 giugno 2022 entrano in vigore le novità sulla formazione dei preposti.
Il 30 giugno 2022 è un termine meramente ordinatorio (= indicativo e NON cogente, non vincolante) dettato esclusivamente per il nuovo Accordo quadro Stato Regioni sulla formazione.
Premesso che di fatto tale termine NON verrà rispettato, ed entro il 30/6 NON ci sarà il nuovo Accordo, tale data non implica in alcun modo l’entrata in vigore di obblighi la cui vigenza è legata al nuovo accordo.
L’obbligo di aggiornamento biennale e di formazione in presenza per i preposti, secondo la circolare dell’Ispettorato nazionale del lavoro n. 1/2022, decorre difatti dal nuovo accordo Stato Regioni, che ne definisce le modalità, e non dal 30 di giugno:
“In assenza del nuovo accordo dirigenti e preposti dovranno pertanto essere formati secondo quanto già previsto dal vigente accordo n. 221 del 21 dicembre 2011 adottato dalla Conferenza permanente ai sensi del primo periodo del comma 2 dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e che non è stato interessato dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 146/2021. (…)
I requisiti della adeguatezza e specificità della formazione del preposto, da garantire attraverso modalità interamente in presenza e periodicità almeno biennale, attengono evidentemente e complessivamente ai contenuti della formazione che sarà declinata entro il 30 giugno 2022 [o data della effettiva emanazione dell’Accordo] in sede di Conferenza, in quanto riferiti alla formazione di cui al nuovo comma 7 dell’art. 37 (e non più genericamente alla formazione dei lavoratori di cui al comma 2 dello stesso articolo) che a sua volta rinvia specificatamente al secondo periodo del comma 2 e cioè alle scelte che saranno effettuate in Conferenza.
Pertanto, anche tali requisiti andranno verificati in relazione alla nuova disciplina demandata alla Conferenza alla quale, così come del resto già avvenuto in occasione dell’accordo del 2011, occorrerà riferirsi in relazione alla introduzione di un periodo transitorio utile a conformarsi alle nuove regole (v. in particolare par. 10 dell’accordo n. 211 del 21 dicembre 2011 recante “Disposizioni transitorie”)“.
In assenza di nuovo accordo restano in vigore la periodicità e i contenuti degli accordi esistenti. La Circolare n. 1/2022 di INL ha dato indicazioni agli ispettori in tal senso, che non sanzioneranno il mancato aggiornamento biennale prima del nuovo accordo Stato Regioni.
P.S. La norma – la Legge di conversione n. 215/2021 – in ogni caso è entrata in vigore il 21.12.2021, e dunque non può avere valore retroattivo. Perciò chi ha fatto la formazione base al preposto o l’ultimo aggiornamento in tale data ha tempo fino al 21.12.2023, essendo norma sanzionata penalmente. La Costituzione vieta le norme penali retroattive. Chi ha somministrato l’aggiornamento ai preposti prima del 21.12.2021 rispetta la periodicità quinquennale se scade prima del 21.12.2023, oppure entro il 21.12.2023 dovrebbe comunque impartire l’aggiornamento ai preposti. L’obbligo del mancato aggiornamento biennale dovrebbe essere sanzionabile solo dal 21.12.2023.
Fonte: puntosicuro.it