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CONSULENZA SICUREZZA SUL LAVORO: DVR
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Ed incarico annuale Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione


Il DVR è obbligatorio per ogni attività, Indipendentemente dal numero di lavoratori

CHE COSA E’ UN DVR?
DVR è l’acronimo di Documento di Valutazione dei Rischi.
E’ il documento che valuta tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori presenti nella azienda, analizzando attrezzature di lavoro, sostanze o preparati chimici impiegati, sistemazione dei luoghi di lavoro ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari.
La redazione di tale documento è obbligatoria ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n°81 s.m.i.
La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata in occasione del processo produttivo e dell’organizzazione significative al fine della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado evolutivo della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.
Deve contenere:

  • una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;
  • l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a);
  • il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
  • l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
  • l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
  • l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

TUTTE LE AZIENDE DEVONO REDIGERE IL DVR?
Si. Tutte le aziende a prescindere dal settore di attività di appartenenza sia pubblico che privato, dal numero di dipendenti e dalla tipologia contrattuale (ivi compresi i collaboratori famigliari, soci, collaboratori a progetto, volontari, tirocinanti, associati in partecipazione).

CHI REDIGE UN DVR?
Il documento di valutazione dei rischi viene elaborato dal datore di lavoro, in collaborazione con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e il Medico competente (se nominato in base alla attività lavorativa) previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.