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45 telecamere in una scuola, 180 mila euro di sanzione. Quando si viola la privacy

In una scuola interveniva, su richiesta del Garante della Privacy, la Guardia di Finanza. Durante la ricognizione sono state individuate ben 45 telecamere tra quelle esterne e quelle interne. Quando il loro utilizzo è scorretto.

Fatto

Durante tali accertamenti da parte dell’Istituto veniva dichiarato che per finalità di tutela del patrimonio scolastico e dei dipendenti tutti contro furti, rapine, atti vandalici e danni in genere, si è ritenuto di dover procedere “all’installazione di un secondo sistema di videosorveglianza situato all’interno dell’istituto e composto da n. 45 telecamere, n. 3 monitor e n. 3 DVR di registrazione delle immagini. (…) La DTL (Direzione Territoriale del Lavoro) ha provveduto ad effettuare un accertamento ispettivo nei confronti dell’istituto, constatando la presenza dei due sistemi di videosorveglianza attivi e funzionanti anche durante l’orario scolastico e ha redatto i relativi atti di accertamento e contestazione”.

La parte ha dichiarato che a seguito delle prescrizioni impartite dai funzionari della DTL ha provveduto a disattivare l’impianto interno in questione e successivamente proceduto alla totale disinstallazione dell’impianto di videosorveglianza ad esclusione delle 15 telecamere esterne facenti parte dell’impianto preesistente. L’Autorità interviene con provvedimento  n. 157 del 15 marzo 2018 .

Le difese della scuola

All’Istituto veniva inizialmente comminata una sanzione amministrativa pesante. La scuola nel suo scritto difensivo evidenziava che la contestazione della violazione suddetta è stata effettuata “ancorché quando si è svolta la verifica ispettiva – l’impianto di videosorveglianza fosse stato già quasi completamente disinstallato, avendo proceduto il Dirigente Scolastico alla rimozione certificata delle 45 videocamere interne. Inoltre, nel quantificare in euro 180.000,00 la sanzione amministrativa in esame, in quanto “ancorché non specificato nell’atto, tale importo si desume dalla menzionata facoltà dell’Istituto di procedere al pagamento in misura ridotta, nei termini previsti, di una somma di Euro 60.000,00, pari al alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa (Euro 180.000,00)”, ha ritenuto la proposta di irrogazione di tale somma “esorbitante e non giustificata in rapporto agli stessi criteri di determinazione contenuti sia nella l. 689/1981 sia nel Codice della privacy, con particolare riferimento a quelli commisurati alla gravità del fatto contestato” . Inoltre, la parte ha chiesto l’applicazione nella vicenda in esame dell’art. 164-bis del Codice concernente “casi di minore gravità” a motivo delle ragioni di sicurezza per cui era stato installato l’impianto di videosorveglianza in esame (a seguito di un grave episodio accaduto ad uno studente durante l’orario scolastico nel 2015), della collocazione delle telecamere e delle caratteristiche tecniche dello stesso impianto poi disattivato. Nella medesima ottica di necessaria valutazione della gravità, la parte ha richiamato, infine, i casi previsti l’art. 11, comma 1, lett. d), del Regolamento del Garante n. 1/2007 (doc. web n. 1477480);

L’utilizzo scorretto dei sistemi di videosorveglianza

CONSIDERATO che il Provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza dell’8 aprile 2010 disciplina in maniera puntuale le modalità di raccolta, registrazione e conservazione delle immagini acquisite per il tramite dei sistemi di videosorveglianza. Il rischio rappresentato da uno scorretto utilizzo dei sistemi di videosorveglianza consiste, infatti, nell’ingerenza ingiustificata nella vita delle persone con conseguente violazione dei diritti e delle libertà fondamentali e, pertanto, l’installazione di tali sistemi deve avvenire in conformità alle prescrizioni normative nazionali e sovranazionali in materia di protezione dei dati personali e nel rispetto delle altre disposizioni dell’ordinamento (cfr. Trib. Milano del 15/06/2017 n. 6684, con cui si è rigettata l’opposizione presentata avverso l’ordinanza ingiunzione del Garante n. 80 del 25/2/2016)”.

Cosa che nel caso di specie non avveniva In base all’art. 162 comma 2-ter del Codice si punisce l’inosservanza dei provvedimenti di prescrizione di misure necessarie, adottati ai sensi dell’art. 154 comma 1 lett. c) del Codice, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da trentamila euro a centottantamila euro.

Alla scuola veniva comminata la sanzione massima. Ma con il provvedimento del Garante venivano il tutto ridotto a 12 mila euro di sanzione, in ogni caso una cifra significativa con un danno erariale notevole per le casse della Scuola sempre più risicate.


Fonte: orizzontescuola.it

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