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Privacy: è titolare del trattamento il soggetto che ha a disposizione i dati e può gestirli

La pronuncia in esame offre lo spunto per approfondire i ruoli nel trattamento dei dati personali.

Come è noto, la disciplina in materia di protezione dei dati personali è normata a livello europeo dal Regolamento europeo 679/2016, c.d. GDPR, e a livello nazionale dal d.lgs. 196/2003, c.d. Codice per la protezione dei dati personali.

Nella distinzione dei ruoli del trattamento, il GDPR definisce come titolare la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali, mentre definisce responsabile di trattamento la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento.

Nel caso esaminato dalla pronuncia in esame una società di trasporto forniva ai propri autisti alcuni automezzi dotati di un geolocalizzatore, che consentiva il monitoraggio degli spostamenti dei propri dipendenti.

Il sistema di geolocalizzazione era fornito da una diversa società di trasporto, committente, che metteva a disposizione delle società di trasporto delegate una piattaforma per la consultazione degli spostamenti degli autisti, ricevendo a tal fine apposite credenziali che la società committente aveva fornito.

Il sistema di geolocalizzazione, quindi, era stato fornito dalla citata società di trasporti committente, che ne aveva ideato e sviluppato le funzionalità, e che conservava l’archivio dei dati di geolocalizzazione raccolti.

Il Garante sanzionava la società di trasporto delegata, ritenendo che la stessa, una volta ricevute le credenziali, avrebbe avuto potenziale accesso ai dati di geolocalizzazione dei dipendenti, e fosse anch’essa qualificabile come titolare del trattamento.

A nulla è valsa la difesa della società di trasporti delegata, la quale aveva invocato l’esclusiva titolarità del trattamento in capo alla società committente, sul presupposto che le credenziali di accesso alla piattaforma usata per la geolocalizzazione non fossero mai state utilizzate dalla società di trasporto delegata.

Il Garante sanzionava la citata società di trasporto delegata nell’anno 2018, ordinando il pagamento di una sanzione pecuniaria di 8.000 euro per non aver proceduto ad alcuni adempimenti di competenza del titolare di trattamento.

Si trattava di una fattispecie decisa prima dell’entrata in vigore del Regolamento europeo 679/2016, che ha elevato le sanzioni previste per violazioni della disciplina in materia di protezione dei dati personali fino a 20 milioni di euro o al 4% del fatturato annuo globale.

Il Tribunale di Sondrio revocava il provvedimento del Garante, accogliendo il ricorso della società di trasporti, con sentenza del 2 novembre 2020, n. 245.

Tuttavia, con ordinanza del 21 settembre 2023 n. 26969, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso dell’Autorità Garante, confermando il relativo provvedimento, sul presupposto che il titolare del trattamento è il soggetto che “ in sè ha a disposizione i dati e può conseguentemente gestirli (v. Cass. Sez. 2 n. 18292-20, Cass. Sez. 6-2 n. 8184-14)”.

La Cassazione ha inoltre valorizzato la circostanza che la società di trasporti delegata stabiliva le misure di sicurezza del caso, come previsto dal previgente art. 28 del Codice in materia di protezione dei dati personali, potendo potenzialmente accedere ai citati dati tramite le credenziali ricevute.

La citata pronuncia è di particolare interesse, sebbene si riferisca a un caso verificatosi in epoca antecedente all’entrata in vigore del GDPR, poiché interviene su una questione che può fungere da esempio nella definizione dei ruoli nel trattamento dei dati personali, tenuto conto del fatto che i principi del trattamento dei dati personali invocati dalla Cassazione sono stati ribaditi nel GDPR.

Fonte: ntplusdiritto.ilsole24ore.com

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