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Sconti Rc auto contro privacy
lla fine, tutto starà nel trovare un prezzo conveniente per la rinuncia alla propria privacy. Gli sconti di entità predeterminata sulle polizze assicurative Rc auto previsti dalla legge sulla concorrenza approvata lo scorso agosto per chi accetta di montare la scatola nera o dispositivi “equivalenti”) potrebbero diventare operativi entro qualche mese, col completamento dell’iter attuativo della norma. Ma non è detto che siano così soddisfacenti per l’assicurato. A quel punto, le compagnie potrebbero offrire sconti maggiori, in cambio della possibilità di rilevare ed elaborare più dati rispetto a quelli indispensabili. Sarà uno scambio equo?
Lo si potrà capire davvero solo quando il quadro sarà completato con le norme di attuazione e le compagnie tareranno di conseguenza le loro offerte. Nella valutazione dovranno entrare anche altri elementi, tra cui il fatto che l’affidabilità della scatola nera non è a tutta prova. Di tutti questi elementi si occupa il libro che esce domani col Sole 24 Ore, nell’ambito della collana «Nuovo risparmio» (si veda a destra).
Applicando i criteri stabiliti dalla bozza di regolamento messa in pubblica consultazione dall’Ivass (lo resterà fino al 25 gennaio), gli sconti minimi che le compagnie dovranno applicare (se offriranno polizze con scatola nera, cosa che la legge sulla concorrenza non le obbliga a fare) saranno pari alla diminuzione media registrata negli ultimi tre anni nel premio puro (cioè nel prodotto tra la frequenza sinistri e il loro costo medio) di tali polizze rispetto a quello dei contratti che non prevedono scatola nera. Il che, applicato sui dati dell’ultimo triennio, si traduce in risparmi limitati a circa il 5%.
Lo scambio tra sconti più interessanti e privacy è consentito dalle pieghe della stessa legge sulla concorrenza: il comma 20 (che introduce nel Codice delle assicurazioni l’articolo 145-bis) stabilisce che il trattamento dei dati deve rispettare tutte le norme a tutela della privacy, che non si possono «raccogliere dati ulteriori rispetto a quelli destinati alla finalità di determinazione delle responsabilità in occasione dei sinistri e ai fini tariffari» e che non si possono «rilevare la posizione e le condizioni del veicolo in maniera continuativa o comunque sproporzionata rispetto alla medesima finalità», ma lascia aperta una deroga quando c’è «consenso espresso dell’assicurato in relazione alla disponibilità di ulteriori servizi connessi con la mobilità del veicolo».
Si pone quindi il problema di determinare che cosa sia proporzionato. Non a caso questo punto ha attirato l’attenzione del Garante della privacy, che – nella segnalazione inviata alla Camera il 1° luglio 2015 sul testo della legge concorrenza all’epoca in discussione – ha scritto: «Data la delicatezza dei dati trattati, resta l’esigenza di definire ulteriori presìdi per il diritto alla protezione dei dati degli utenti, individuando le tipologie di dati personali trattati rispetto alla finalità perseguita».
Questi presìdi dovrebbero essere definiti dalle norme attuative della legge sulla concorrenza: un regolamento Ivass (di concerto con ministero dello Sviluppo economico e Garante privacy) sulle modalità di raccolta, gestione e utilizzo dei dati raccolti da scatola nera e “affini” e sui requisiti di interoperabilità e un decreto dello stesso Mise (sentito il Garante) che definisca uno standard tecnologico comune hardware e software, per raccolta, gestione e utilizzo dei dati raccolti. Il 5 settembre il Mise ha avviato la costituzione di un tavolo con Ivass e Garante, ma al momento non ci sono risultati concreti: formalmente il tavolo non si è ancora mai riunito. Ciò non consente di fare previsioni certe sui tempi di entrata a regime del nuovo sistema degli sconti “obbligatori”, nonostante l’Ivass sia stato tempestivo almeno nel preparare la bozza di regolamento sulla determinazione dell’entità.
Va poi definita la partita delle caratteristiche tecniche dei dispositivi “equivalenti” alla scatola nera, tra cui l’alcolock (che blocca il motore se rileva lo stato di ebbrezza del conducente).
D’altra parte, non ci si poteva attendere rapidità di decisioni: sulla questione ci sono molti interessi. Da anni gli addetti ai lavori sanno che il vero business della scatola nera non è quello di limitare le frodi sugli incidenti, ma la possibilità di profilare il cliente. Non solo per determinare meglio quanto rischioso sia il suo modo di utilizzare il veicolo (monitorando frenate, accelerazioni, velocità, strade percorse e orari), ma anche per potergli vendere servizi aggiuntivi, non necessariamente di mero carattere assicurativo (si pensi alle prenotazioni di alberghi, ristoranti, parcheggi eccetera). Una torta ricca, che coinvolge dunque anche altri operatori. E che comprende anche i servizi di e-call, la chiamata di soccorso automatica di emergenza in caso d’incidente, che dal 31 marzo prossimo diventerà obbligatorio su autovetture e veicoli commerciali leggeri nuovi nella Ue.
Fonte: ilsole24ore.com