- Pa: trasparenza siti, il Garante Privacy chiede più tutele per i dati personali
- Dossier sanitario: il Garante Privacy sanziona una Asl
- Quando il preposto è ritenuto responsabile dell’infortunio accaduto a un lavoratore
- Trasporti: Garante Privacy, più tutele per i dati degli abbonati Sanzionata un’azienda che aveva raccolto consensi marketing non validi
- Trasporti: Garante Privacy, più tutele per i dati degli abbonati Sanzionata un’azienda che aveva raccolto consensi marketing non validi
- Rischio chimico: chi ha la responsabilità della compilazione delle SDS?
- Gli infortuni nel settore industria e servizi nel 2022
- Sulla responsabilità per infortuni presso macchine non conformi
- Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: un manuale per la prevenzione
- Amianto, Direttiva UE 2023/2668: nasce una nuova figura professionale Amianto, Direttiva UE 2023/2668: nasce una nuova figura professionale Autore: Ufficio Stampa
- Agenti cancerogeni e mutageni: ambienti di lavoro e attività a rischio
- Quando il comportamento di un lavoratore è imprevedibile o abnorme
- La valutazione del rischio e la prevenzione della violenza in sanità
- App per diabetici: il Garante Privacy multa una società di dispositivi medici Aveva inviato in chiaro e-mail a centinaia di pazienti diabetici
- Data breach: il Garante sanziona UniCredit per 2,8 milioni di euro Multa di 800mila euro anche alla società incaricata di effettuare i test di sicurezza
- Telemarketing: il Garante privacy sanziona Enel Energia La società non aveva protetto le sue banche dati da accessi di procacciatori abusivi
- L’RSPP non è tenuto ad assicurarsi che il datore di lavoro adempia
- E-mail dei dipendenti, il Garante privacy avvia una consultazione pubblica
- Antivirus prometteva di proteggere la privacy degli utenti ma in realtà faceva l’esatto opposto, Avast sanzionata per 16,5 milioni di dollari
- Lavoro, Calderone: in prossimo Cdm provvedimento organico in materia di salute e sicurezza
Marketing: stop al pop up con il consenso incorporato
Il Garante ha vietato a una società che offre servizi di comparazione sul proprio sito web (mutui, assicurazioni, luce, gas, telefonia) il trattamento, per finalità di marketing e di vendita ad altre aziende, dei dati raccolti attraverso un pop up senza il necessario consenso degli utenti. L’intervento del Garante ha fatto seguito ad alcune segnalazioni, riguardanti – a seconda dei casi – comunicazioni promozionali indesiderate ricevute dalla stessa società per telefono o per email, oppure telefonate promozionali indesiderate, su utenze fisse e mobili, effettuate per conto di società dei settori energetico e delle telecomunicazioni.
Le verifiche ispettive svolte dall’Autorità, anche con l’ausilio del Nucleo speciale privacy della Guardia di Finanza, hanno accertato che il pop up non permetteva l’accesso ai servizi offerti se l’utente non accettava, con un unico consenso, il trattamento dei dati per diverse finalità (fra le quali il marketing o la comunicazione dei dati a terzi).
In caso di compilazione delle caselle di testo, ma di mancata spunta del consenso, infatti, il sito non acquisiva i dati inseriti e non consentiva di procedere con la richiesta. Perciò, anche se l’informativa faceva riferimento alle diverse finalità di trattamento di dati, non si consentiva agli utenti di esprimere, come prevede la normativa, consensi specifici e differenziati. Se la società vorrà ancora utilizzare il pop up per raccogliere i dati a scopo promozionale (o per altre finalità) dovrà consentire all’utente di scegliere liberamente se e quali finalità autorizzare.
Nel disporre il divieto, il Garante ha ribadito che la raccolta e/o la conservazione di dati personali, effettuate in violazione dell’obbligo del consenso informato, rappresentano un illecito trattamento dei dati a prescindere dal loro ulteriore uso e ha affermato che i dati raccolti con il pop up possono essere utilizzati solo per l’esecuzione delle richieste degli utenti.
L’Autorità ha vietato anche il trattamento dei dati tratti da elenchi acquisiti da altre aziende e per i quali la società non è stata in grado di dimostrare di avere il consenso libero e specifico per il marketing né quello per la comunicazione ad altri soggetti per scopi promozionali.
Il Garante, inoltre, ha ordinato alla società di avvisare tutti i soggetti ai quali ha ceduto liste di dati personali che questi non possono essere utilizzati senza aver acquisito il necessario consenso per le proprie attività.
Per le violazioni riscontrate la società ha oblato le sanzioni ammnistrative già contestate dal Nucleo speciale privacy.
Per contrastare la circolazione di dati “viziati” ed ulteriori possibili trattamenti illeciti, come il telemarketing indesiderato, l’Autorità si è riservata di effettuare accertamenti anche nei confronti dei partner commerciali della società.
.
Fonte: garanteprivacy.it